Il Decreto Legge n.63 del 04/06/2013 ha previsto un innalzamento del bonus fiscale al 65% (c.d. ecobonus) per tutti gli interventi di risparmio energetico effettuati negli edifici fino al 31 dicembre 2013 da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, su un limite massimo detraibile che varia in base alla tipologia di intervento eseguito. Fra le altre novità ha previsto anche l'esonero per il proprietario del fabbricato di comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara e la possibilità per il proprietario dell'immobile di scelta, in caso di vendita dell'immobile prima della fine dei benefici, se mantenere o cedere all'acquirente il diritto all'ecobonus residuo.
La Legge di stabilità (D.L. 147/2013) ha successivamente esteso i termini per beneficiare del suddetto bonus fino al 31 dicembre 2014 con le stesse modalità, per poi ridurle al 50% della spesa sostenuta a partire dal 1 gennaio 2015. Unica eccezione per i lavori di risparmio energetico che interessano le parti comuni di edifici condominiali o tutte le unità abitative di cui si compone l'edificio, per la quali la detrazione del 65% spetterà fino al 30 giugno 2015.
Quali sono gli interventi di risparmio energetico e qual è il limite massimo detraibile?
Per i lavori destinati a migliorare l'efficienza degli edifici, riducendo le emissioni di fattori inquinanti e utilizzando in maniera ottimale le risorse di energia come ad esempio la sostituzione di serramenti, finestre, pavimenti e coperture è prevista una detrazione massima di € 100.000; per l'installazione di pannelli solari la detrazione ammissibile è di € 60.000; per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (caldaie) e di scaldaacqua è possibile detrarre fino ad un massimo di € 30.000 e per gli interventi su involucri degli edifici (come ad esempio la coibentazione dei muri e del sottotetto) la detrazione massima è di € 60.000.
La documentazione
Per poter usufruire dei benefici fiscali previsti occorre conservare la fattura rilasciata dall'impresa che ha eseguito i lavori (in cui non occorre più la distinzione del costo della manodopera dalle altre voci), la copia dei pagamenti effettuati all'impresa tramite bonifico bancario o postale che deve contenere le generalità del proprietario e della ditta che ha effettuato i lavori (nome, cognome, codice fiscale e partita IVA) nonché nella causale del pagamento la dicitura "detrazione ai sensi della Legge 296/2006 art.1, comma 344-349". Il contribuente ha poi tempo 90 giorni dal termine dei lavori per inviare all'ENEA anche per via telematica copia della certificazione energetica e scheda informativa degli interventi realizzati.