Da settembre i buoni pasto divengono cumulabili e utilizzabili per il loro intero importo facciale. E oltre ad essere utilizzabili al supermercato, potranno essere spesi anche in altri esercizi commerciali come bar, mercati rionali o addirittura presso strutture ricettive come gli agriturismi. Questo è quanto stabilito da un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico datato 7 giugno 2017 e pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale.
La prassi invalsa nell'uso dei buoni pasto
Di fatto il provvedimento era pronto già da febbraio. Il decreto dà attuazione a specifiche disposizioni normative del codice degli appalti tentando di riordinare una materia che aveva dato origine, nei mesi passati, a numerose polemiche anche a livello istituzionale.
Infatti, anche se era chiaramente indicato sugli stessi buoni la loro non cumulabilità, nella prassi quotidiana era invalsa ormai la consuetudine contraria.
Anche perché molte aziende, soprattutto del settore privato, hanno iniziato ad utilizzare i buoni pasto come una forma di premio produttività o di integrazione allo stipendio. Molti lavoratori infatti li utilizzano ampiamente per fare la spesa. Non per niente i big della grande distribuzione hanno sempre spinto per l'eliminazione del divieto di cumulo.
I motivi a base dell'ampliamento dell'uso
I buoni pasto, come è ovvio, erano stati concepiti come un servizio sostitutivo della mensa aziendale. Facendo leva su questo aspetto le categorie dei titolari di bar e ristoranti hanno chiesto che il cumulo fosse soggetto ad un limite chiaro e definito volto ad indurre il consumatore ad utilizzarli più per lo scopo originario, come ad esempio, acquistare un panino e una bibita, piuttosto che per fare la spesa.
Nella prima stesura del provvedimento, a febbraio, il ministero aveva inserito il limite dei 10 ticket. A seguito dell'esame del provvedimento da parte del Consiglio di Stato e dell'Anac, dai quali era stato suggerito di abbassare il tetto per rispettare il principio dei servizio sostitutivo della mensa, il limite è stato portato a 8 buoni.
Le caratteristiche del nuovo buono pasto
L'articolo 4 del decreto che istituisce i nuovi buoni indica le caratteristiche principali degli stessi. Innanzi tutto, possono essere utilizzati dai lavoratori subordinati, sia a tempo pieno che part time, e anche in caso l'orario di lavoro non preveda la pausa pranzo. Anche i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa possono beneficiare dei buoni pasto.
Possono essere utilizzati, come dicevamo poco sopra, per l'intero valore facciale comprensivo di IVA. Non sarà necessario quindi il resto.
Le regole in vigore per società emittenti ed esercizi commerciali
Il decreto, inoltre, disciplina i rapporti tra società emittenti e esercenti. Le società emittenti non possono applicare agli esercenti commerciali uno sconto superiore a quello stabilito in sede di aggiudicazione dell'appalto di fornitura del servizio. Inoltre sono previste sanzioni nei confronti delle società emittenti che ritardano, ingiustificatamente, il pagamento dovuto agli esercenti. Le stesse società, essendo il contraente più forte nel rapporto commerciale, non possono imporre in maniera indiscriminata dei servizi aggiuntivi agli esercenti, scaricando in questo modo sul contraente più debole il costo dei ribassi effettuati in sede di gara d'appalto.