La banca d’Italia ha recepito le direttive Europee in materia di trasparenza delle operazioni dei servizi bancari e finanziari e con un provvedimento ha integrato e modificato le disposizioni in base a quanto stabilito dal DLGS 37 del 2017. Uscito il 3 agosto scorso, il provvedimento ha completato l’iter con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 22 agosto. Nasce il conto base obbligatorio e gratuito, questo in sintesi l’oggetto dell’atto della Banca d’Italia. Ecco di cosa si tratta e tutte le novità.

Vantaggi per i cittadini

La Banca d’Italia ha sottolineato come le banche, gli istituti di credito, poste italiane e tutti gli istituti di pagamento, anche quelli elettronici, devono dotarsi si un conto corrente da proporre gratuitamente ai clienti.

Il conto corrente base, come viene comunemente chiamato, sarà un conto corrente che non prevede costi relativi ai servizi offerti o alle operazioni effettuabili, a carico del contribuente. Il conto corrente base è obbligatorio, cioè tutti gli istituti di credito devono dotarsi di uno strumento gratuito per i cittadini. In pratica, fino ad un determinato numero di operazioni, il conto corrente non prevederà alcun costo per i clienti di questi istituti di credito. La Banca d’Italia ricorda però che resta facoltà delle banche applicare oneri solo per le operazioni eventualmente aggiuntive o per quelle in sovrannumero.

Rapporti giuridici

Un'altra novità interessante fornita dal provvedimento riguarda l’eventualità di cessione del rapporto giuridico e come viene regolata la continuità di tutti i servizi di pagamento.

In pratica, si regola il caso in cui una banca cambiasse nome o venisse assorbita da un’altra. Nel caso in cui un cliente si veda cambiare l’intermediario, deve essere garantita la continuità dei servizi di pagamento. In sostanza, nel caso in cui le cessioni interessino conti con consumatori, gli intermediari, quindi le banche, devono continuare a garantire le tutele per i consumatori, a partire dalla comunicazione riguardante il cambiamento che deve pervenire entro 30 giorni.

La banca in automatico deve trasferire da un conto all’altro, cioè dal precedente a quello nuovo secondo la procedura di cessione e di cambio banca, i dati relativi ai soggetti terzi che risultano essere più frequenti come bonifici o quelli più frequenti come pagamento diretto. Questo però previo accordo tra cliente e banca.