Da diversi anni a questa parte, molti cittadini italiani, laureati in Giurisprudenza, hanno ottenuto l'abilitazione ad esercitare la professione forense in Italia non mediante il superamento dell'esame, scritto ed orale, previsto dal nostro ordinamento per lo svolgimento di tale attività, ma attraverso il conseguimento del titolo di avvocato in un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Tale facoltà, disciplinata dalla direttiva 98/5/CE del 16 febbraio 1998, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. L077 il giorno 14 marzo dello stesso anno, venne istituita al fine di permettere l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica; nel caso dell'Italia, ad esempio, la menzionata possibilità è stata concessa a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di avvocato in Spagna o in Romania, divenendo, rispettivamente, abogados o avocat.

Nel corso degli anni, gli stessi laureati italiani hanno deciso di sostenere l'esame di abilitazione dei sopra citati paesi; ciò in quanto lo stesso, in ambo gli Stati, risulta estremamente meno ostico da superare rispetto a quello previsto in Italia.

Risulta interessante osservare come un cospicuo numero di neo-laureati propenda verso l'abilitazione all'estero nonostante la legislazione, sia europea che interna, preveda delle disposizioni volte a limitare fortemente, per un lungo periodo di tempo, le facoltà e le possibilità professionali di tale categoria.

Attualmente, il Consiglio Nazionale Forense ha richiesto alla Corte di Giustizia Europea (cause riunite C-58/13 e C-59/13), nell'ambito di una controversia interna in cui è coinvolto il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Macerata, di fornire una risposta ai seguenti quesiti: in primo luogo, se quanto previsto dalla direttiva 98/5/CE debba essere interpretato 'nel senso di obbligare le autorità amministrative nazionali ad iscrivere nell'elenco degli avvocati stabiliti cittadini italiani che abbiano realizzato contegni abusivi del diritto dell'Unione, ed osti ad una prassi nazionale che consenta a tali autorità di respingere le domande di iscrizione all'albo degli avvocati stabiliti qualora sussistano circostanze oggettive tali da ritenere realizzata la fattispecie dell'abuso del diritto dell'Unione'; in secondo luogo, se il fatto che un cittadino scelga di acquisire il titolo di avvocato in un altro Stato membro, allo scopo di beneficiare di una normativa più favorevole, possa rappresentare un'ipotesi di abuso di diritto.

La pronuncia della Corte Europea non è ancora giunta; tuttavia, Nils Wahl, l'avvocato generale a cui è stato demandato lo studio delle suddette questioni, ha espresso, nelle sue conclusioni, presentate ad aprile, le sue considerazioni a riguardo; egli non solo ritiene che la possibilità di acquisire all'estero l'abilitazione allo svolgimento della professione forense non rappresenti uno specifico di caso di abuso di diritto, fatti salvi i casi in cui venga riscontrata, dallo Stato ospitante, una condotta fraudolenta da parte del singolo che ha usufruito di tale possibilità, ma che una prassi interna volta ad ostacolare l'integrazione dell'avvocato abilitato oltre confine possa essere considerata illegittima, in quanto contraria alla direttiva in materia.

La sentenza della Corte di Giustizia, attesa da molti, sancirà, in maniera definitiva, la validità, o meno, dei titoli di abogado e avocat in Italia.