La manovra relativa al prepensionamento statali contenuta nella riforma della PA sta ormai giungendo al momento topico; nonostante i primi tentennamenti provenienti da Renzi (‘La riforma della PA nasce da un’esigenza di miglioria dell’efficienza burocratica e non da una necessità di snellimento del personale') il ministro Madia va allestendo il provvedimento nei minimi dettagli, anche se la mole di normative e specifiche che vengono ad essere interessate dalla manovra è enorme.
In considerazione di ciò l’INPS ha deciso di ‘scendere in campo’ emettendo una circolare - la n.79 del 23 giugno - chiarificatrice riguardo alcuni importanti aspetti relativi al prepensionamento statali: il documento si concentra principalmente sul personale in esubero e descrive le tempistiche connesse ai termini di pagamento delle indennità di fine lavoro dei diretti interessati.
Prepensionamento statali e riforma PA: i chiarimenti dell’INPS
Come accennato in apertura, una delle manovre più complesse tra quelle che compongono la riforma della PA, quella sul prepensionamento statali, sta ormai giungendo alla stretta finale; l’INPS ha così emesso una circolare specificando innanzitutto quale sia il personale interessato dalla procedura di riduzione del soprannumero.
Il personale interessato dalla manovra relativa al prepensionamento statali è il seguente:
- dipendenti che hanno maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011;
- dipendenti che, entro il 31 dicembre 2016, avrebbero maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del decreto Salva Italia.
Prepensionamento statali e riforma PA: modalità di pagamento di TFS e TFR
Riepilogando, il doppio criterio che andremo ad esporre risulta valido per i dipendenti pubblici interessati dalla riforma della PA e rientranti all’interno della manovra sul prepensionamento statali; per i dipendenti che abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011, il termine di pagamento di TFS e TFR dipende dalla data di collocamento a riposto.
Il termine di pagamento del TFS o del TFR sarà di 105 giorni dalla cessazione dal servizio per chi, entro il 12 agosto 2011, ha maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia o la massima anzianità contributiva, mentre per chi, sempre entro il 12 agosto 2011, abbia maturato il diritto al trattamento pensionistico con il sistema della quota il termine sarà di 180 giorni.
Per quel che riguarda invece la seconda categoria di dipendenti rientrante all’interno della manovra su prepensionamento statali e riforma PA (quella costituita dai lavoratori che maturano i requisiti pensionistici stabiliti dalla previgente normativa posteriormente al 31 dicembre 2011 ed entro il 31 dicembre 2016), gli appartenenti fruiranno di un termine di pagamento dei trattamenti di fine rapporto diversificato che decorre non più dalla cessazione dal servizio bensì dal momento in cui avrebbero maturato il diritto alla pensione sulla base delle disposizioni dell’art. 24 del Decreto Salva Italia.
Di certo la normativa non è delle più semplici da digerire; chiunque fosse interessato a prendere visione della circolare per intero può reperirla attivando il seguente link: ‘https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%2079%20del%2023-06-2014.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1’.
Come accennato in apertura, la manovra sul prepensionamento statali è ormai partita, e adesso bisognerà capire quale tipo di risvolti avrà il provvedimento sul fronte dei lavoratori privati; il presidente della Commissione Lavoro Cesare Damiano in passato ha infatti sottolineato che una manovra sul prepensionamento non avrebbe dovuto essere limitata ai soli lavoratori statali bensì estesa anche ai privati (lavoratori precoci compresi). Staremo a vedere cosa deciderà il governo, vi terremo aggiornati.