Legittima la trattenuta del 2,50% sul trattamento di fine servizio (TFS). Il Mef informa il personale della Scuola interessato tramite il sistema NoiPA, richiamando il testo della sentenza n. 244 del 28 ottobre 2014. Inesistente la violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione e la disparità di trattamento tra i docenti assunti prima e dopo il 2001: nessuna differenza tra il TFS e il TFR. Inutile dire che la sentenza della Corte Costituzionale non ha trovato largo consenso. Proprio nel luglio scorso il Tribunale di Treviso si era pronunciato in favore del recupero della trattenuta da parte di un dipendente pubblico che aveva deciso di fare ricorso verso la sua amministrazione. 

Trattenuta del 2,5% su TFS: legittima

È il Ministero dell'Economia e delle Finanze a chiarire l'annosa problematica: nessuna differenza di trattamento tra il trattamento di fine rapporto (TFR) destinato ai docenti assunti dopo il 2001, e il trattamento di fine servizio (TFS), a cui sono soggetti i docenti assunti prima del 2001. La trattenuta del 2,50% sul TFS per opera di previdenza è stata dichiarata legittima. Per fare maggiore chiarezza, il Mef ha richiamato i contenuti della sentenza n. 244 del 28/10/2014, in materia di legittimità dell’art. 1, commi 98 e 99, della L. n.228 del 24/12/2012, tramite il sistema di NoiPA, spiegando i contenuti oggetto della sentenza della Corte Costituzionale, che li ha considerati come tali.



Nella sentenza della Corte Costituzionale si evidenzia che il docente assunto prima del 2001 e sottoposto al regime di TFS ha diritto all’indennità di buonuscita (ovvero il TFS), ai sensi dell'ex art. 37 del D.P.R. n. 1032 del 29 dicembre 1973, partecipando al suo stesso finanziamento con la trattenuta del 2,50% calcolata sull’80% della sua retribuzione, motivo per cui non può essere giudicato atto di disparità di trattamento al docente con diritto di TFR. Nello stesso testo e materia a cui è stata chiamata la Corte Costituzionale a pronunciarsi, si spiega inoltre come la diversità di regime di trattamento (Tfr o Tsf) siano esclusivamente dovute al passaggio di un rapporto di lavoro a un altro. Nella sentenza si evidenzia inoltre che non sussistela violazione degli articoli 3 e 36 della Costituzione, in quanto l'indennità di nuona uscita costituisce una riduzione dell’accantonamento, irragionevole in quanto non collegata con la qualità e quantità del servizio prestato. È anche possibile leggere la nota ufficiale del Mef sul portale NoiPa all'indirizzo seguente: https://noipa.mef.gov.it/web/guest/-/legittimita-del-prelievo-della-ritenuta-del-2-50-ultime-notizie,  al link sono riportati anche ulteriori messaggi in materia di trattenuta e risoluzione dei dubbi sulla disparità di trattamento.

Trattenuta del 2,5% su TFS: è possibile il recupero?

È del luglio scorso la sentenza del Tribunale di Treviso che aveva respinto il ricorso di un dipendente pubblico vero un'amministrazione che si era opposta al pagamento della somma spettante per il recupero della trattenuta del 2,5% sull’80% della retribuzione, considerando l'atto illegittimo e anticostituzionale. Una nuova sentenza, dunque, stavolta, che stabilisce l'esatto contrario. I docenti che sono stati assunti con contratto di lavoro ante 2001 e intendono ottenere il Tfr e non essere più soggetti al regime di pagamento del contributo sull'indennità di buonuscita, possono scegliere di aderire al Fondo pensione Perseo Sirio, con l'unica condizione di trasformare il proprio trattamento di fine servizio in trattamento di fine rapporto, avendo diritto a un contributo aggiuntivo dell’1,5%, importo calcolato sulle complessive retribuzioni utili ai fini della buonuscita.