I docenti e il personale Ata che intendano trasformare il proprio rapporto di lavoro con la scuola da tempo pieno a part time verticale, hanno tempo fino al 15 marzo (che però cade di domenica, dunque è importante affrettarsi) per presentare la dovuta domanda presso la Scuola o l'istituto dove prestano servizio o presso l'istituto di titolarità. Le condizioni di presentazione della domanda sono contenute nell'ordinanza ministeriale numero 446 del 22/07/1997, integrata dall'ordinanza numero 55 del 13/02/1998.

Domanda di lavoro part time nella scuola: chi può presentarla e come

Proprio in base al contenuto delle due ordinanze ministeriali, la domanda può essere presentata sia dagli insegnanti e dal personale Ata per la prima volta, sia da coloro che, già usufruendo di un contratto part time in scadenza, abbiano intenzione di chiederne il prolungamento. Possono, inoltre, chiedere la trasformazione del contratto i dipendenti che, avendo maturato il diritto ad andare in pensione, hanno intenzione di presentare istanza contestuale per lavorare part time a partire dal prossimo anno scolastico. Infine, analoga domanda può essere presentata dai dipendenti della scuola che, lavorando attualmente con contratto part time, intendano fare domanda per tornare a lavorare a tempo pieno prima della scadenza del biennio.

Ricordiamo che l'accoglimento o meno della domanda dipende dal limite imposto dall'ordinanza ministeriale che fissa al 25% il numero di lavoratori part time rispetto all'organico full time a livello provinciale di ogni classe di concorso, ruolo o qualifica funzionale.

Part time verticale nella scuola: come si svolge l'attività

Con il part time verticale si stabilisce che la prestazione del docente o del personale Ata dovrà essere svolta solo in determinati giorni della settimana oppure tutti i giorni lavorativi della settimana, ma in modalità ridotta o, ancora, stabilendo una forma mista.

In ogni modo, la modalità di svolgimento della prestazione dovrà essere concordata con il dirigente scolastico, anche se quest'ultimo non è obbligato, secondo il giudizio della giurisprudenza di merito, ad organizzare il part time del dipendente in soli tre giorni settimanali, anziché in quattro, come spesso è richiesto da chi fa richiesta di trasformazione del contratto e come, a suo tempo, invitava a fare la circolare ministeriale numero 62 del 19/02/1998.

Infine, i presidi non sono obbligati nemmeno a far coincidere le attività pomeridiane funzionali all'insegnamento con i giorni in cui è previsto che il lavoratore part time svolga la sua prestazione: il Tribunale di Perugia, con la sentenza numero 89 del 2011 si è espresso in tal senso, rifacendosi alla sentenza numero 322 del 2008 del Tribunale di Ferrara.