Un contratto fino all'avente dirittocomporta due implicazioni: non si è a conoscenza della durata dell'incarico, come si è preso servizio il giorno e si può restare su quel posto per un solo giorno, due, una settimana o tre, si può anche veder prorogato l'incarico fino alla fine dell'anno. Questo perché 'fino all'avente diritto', ovvero fino al momento in cui si nomina l'insegnante che per punteggio su quella classe di concorso ha diritto ad essere assunto, ma 'sempre in quel momento' non è ancora inserito nella graduatoria/fascia da cui si sta attingendo per le nomine.

In sintesi, è un contratto di sostituzione di un insegnante che c'è, ma che non si sa quando potrà prendere servizio e se lo prenderà, per cui il docente che accetta di lavorare su quel posto deve essere consapevole che potrebbe dover lasciare la supplenza in qualsiasi momento. Il dettaglio.

Fino all'avente diritto, chi sono questi docenti?

Quanto dura dunque un contratto di supplenza di questa tipologia? Fino alla nomina dei docenti sui posti di potenziamento, per cui la Scuola tempo fino al 5 del prossimo mese: si potrebbe supporre che almeno una data indicativa la si ha: fino a fine ottobre, o nel dettaglio, fino al 20 ottobre, giornata in cui si potrà iniziare anche con le convocazioni da III fascia delle GI (nel caso in cui non siano già iniziate per mancanza di aspiranti).

Il contratto fino all'avente diritto è stipulato ai sensi della legge n. 449/97 art.40 conferite nell'attesa di conferimento della cattedra al docente 'avente diritto' su quel posto, comune o di sostegno, con una durata non oltre l'ultimo giorno di lezione stabilito dal calendario regionale. Chi sono dunque 'questi aventi diritto'?

Gli insegnanti che 'dovrebbero' essere inseriti nella fascia e nella graduatoria da cui si sta procedendo allo scorrimento per le proposte di incarico, ma che al momento per mancato completamento delle operazioni di inserimento dei nuovi titoli si trovano in altra graduatoria, ma hanno più diritto per punteggio/abilitazione/posizione.

In relazione all'ultima nota Miur del 10 settembre, la n. 1949, gli incarichi 'fino all'avente diritto' possono essere stipulati solo in tre casi: convocazioni con scorrimento dalla III fascia delle GI; se l'istituzione scolastica è oggetto di dimensionamento; incarichi da elenchi aggiuntivi e II fascia delle quali si attende la graduatoria (sostegno, strumento musicale). In questo caso 'l'avente diritto' che si attende per la nomina, è il docente non ancora inserito nelle graduatorie in oggetto e che avrebbe priorità nel conferimento. Il Ministero ha infatti chiarito che a seguito del passaggio degli abilitati dalla III alla II fascia, i dirigenti degli Uffici scolastici regionali avranno il compito di inviare comunicazione alle istituzioni scolastiche dei rispettivi territori per avviare le nuove convocazioni sui posti disponibili.

Contratto fino all'avente diritto, cosa si può fare?

In considerazione che questa tipologia di contratto è tra le meno sicure in relazione al periodo in cui si può stare su quel posto, è anche possibile fare delle scelte: se arriva altra convocazione di una durata specifica, a anche altro contratto di incarico, è possibile lasciare questa tipologia di supplenza. Si consideri anche che accettare l'incarico, anche se in attesa della nomina del collega che in quel momento non è stato ancora inserito nella fascia o graduatoria spettante, significa comunque prendere servizio, entrare in classe e fare lezione; significa anche avere una retribuzione e acquisire punteggio utile di servizio. Non conoscendone la durata è anche possibile che si possa ottenere un periodo molto più lungo di quello che ci si attendeva di avere, anche per mancanza di aspiranti su quella determinata classe di concorso.

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