Dopo i nostri chiarimenti su assunzioni scuola fase C: mobilità, supplenze e assegnazione provincia, ritorniamo di nuovo sull'argomento in seguito alla recente intervista della Giannini pubblicata sul settimanale Oggi. La mobilità è prevista nel 2016/17, in quanto i docenti che sono rientrati nel piano straordinario di assunzioni hanno potuto 'fare appello' alla cosiddetta supplenza lunga, fino al 30 giugno. Tale possibilità è stata data per 'garantire una continuità didattica e per evitare una mobilità eccessiva', spiega il Ministro.
Mobilità: chi rientra e differenze
Rientreranno nel piano straordinario di mobilità 2016/17 i docenti di ruolo assunti entro l'a.s. 2014/15, e che faranno domanda, e il corpo docente assunto con la riforma Scuola, in particolare durante la fase B e C. Da precisare che il Ministro ha dichiarato che il docente che per quest'anno ha optato per la supplenza, dovrà accettare il trasferimento, altrimenti l'assunzione decade, e, se vorrà, dovrà ricominciare dal concorso.
C'è una sostanziale differenza tra chi è stato assunto durante la fase 0 e A e chi è rientrato o rientrerà nelle immissioni in ruolo durante la fase B e C. Nel primo caso, la mobilità sarà di tipo provinciale, quindi il docente dovrà fare domanda di trasferimento all'interno della provincia di nomina per ottenere la sede definitiva.
Nel secondo caso, secondo il comma 73 della Buona Scuola, riguarderà gli ambiti territoriali. Quest'ultimi verranno definiti dagli USR entro il 30/06/2016. Gli uffici scolastici regionali terranno presente, oltre le indicazioni del Miur, di determinati parametri come la distanza che intercorre tra le diverse scuole e le caratteristiche del territorio.
Il problema a questo punto riguarderà le tempistiche, perché i docenti saranno chiamati a presentare domanda di trasferimento tra febbraio-marzo, mentre gli ambiti territoriali dovranno essere definiti entro il 30 giugno 2016, secondo il comma 66 della riforma scuola.
Mobilità: cosa succederà dopo il trasferimento?
Il docente dovrà presentare la propria candidatura al DS.
Sarà oggetto di valutazione il cv, l'attività svolta e i titoli professionali acquisiti. Inoltre, è possibile che l'insegnante verrà contattato per un colloquio conoscitivo. La durata dell'incarico, secondo quanto stabilito dal comma 80 della riforma scuola, avrà durata triennale. Nel caso in cui il docente ha ottenuto più incarichi potrà scegliere su quale preferisce orientarsi, mentre nel caso in cui non riceverà nessuna nomina sarà l'USR ad occuparsene. Per rimanere aggiornati su scuola e sulle offerte di lavoro nel pubblico impiego, clicca in alto sul tasto Segui.