La prassi dell’organizzazione dell’insegnamento a Scuola su cinque giorni deve fare i conti con le ore eccedenti. Della questione si discute soprattutto all’inizio dell’anno scolastico, allorquando molti insegnanti hanno un numero di ore di insegnamento settimanale al di sotto di quello stabilito dal contratto.

Ecco quando il giorno di riposo scolastico salta e si devono fare 6 giorni di lavoro

Dunque il problema, fa sapere Italia Oggi, riguarda gli insegnanti delle scuole secondarie che possono dare la disponibilità ad accogliere ore di straordinario nel momento in cui, nella scuola dove prestano servizio, risultino delle ore in eccedenza, costituite da spezzoni che avanzano dall’organico di fatto o da quello di diritto.

Tuttavia, è possibile coprire ore di straordinario fino al limite di poterne svolgere al massimo 24 in tutta la settimana, tra ore ordinarie e ore straordinarie. E, comunque, non è possibile fare ore di straordinario quando, in una scuola, il totale delle ore di una cattedra o spezzoni di almeno sei ore risultino liberi. In questi casi il preside è obbligato ad incaricare un supplente.

Giorno libero a scuola, straordinario e supplenze: la prassi seguita dai presidi

Saltare il giorno libero per poter fare ore di straordinario è determinato, fondamentalmente, dal fatto che l’accettazione di ore in più crea una nuova fattispecie giuridica. Più precisamente, concedere delle ore di straordinario cambia le condizioni stabilite inizialmente dal contratto e impedisce al docente di poter usufruire di consuetudini, ovvero di comportamenti che si ripetono ormai da tempo, più favorevoli.

Tale situazione, è disciplinata dall’articolo 2078 del codice civile il quale stabilisce che, in presenza di abitudini già consolidate nel tempo più favorevoli a chi svolge il servizio, queste ultime hanno la prevalenza perfino sulle norme oppure vanno a completare il contratto stesso. Pertanto, il fatto che i dirigenti scolastici seguano la prassi del giorno libero purché non vengano sforate le diciotto ore, prevale anche su una eventuale norma che dispone esattamente il contrario e che, quindi, non va applicata.