Le nate nell'ultimo trimestre del '58 sono abbastanza soddisfatte del risultato della Sentenza del Tar che, sebbene abbia declinato il ricorso sull'opzione donna, ha comunque 'strigliato' l'Inps imponendogli, di fatto,di pronunciarsi in modo definitivo e rapido sulle domande rimaste in stand-by. Diverse testate giornalistiche hanno, invece,interpretato la sentenza emanata dal Tar del Lazio come un nulla di fatto per il Comitato Opzione donna, in quanto è stato dichiarato il difetto di giurisdizionesulla questione.

Sentenza del Tar: interpretazioni differenti

Il Tar ha effettivamente respinto in parte il ricorso dicendo che le richieste delle ricorrentiesulano dall'oggetto della class action e che questa risulta inammissibile perché avrebbe dovuto essere presentata presso gli organi della magistratura ordinaria. Nonostante ciò il tribunale amministrativo del Lazio ha, comunque, fatto presente, accogliendo la seconda doglianza,che le domande di prepensionamento presentate fino ad oggi dalle lavoratrici non potranno rimanere a lungo in stand-by, ma dovranno necessariamente trovare 'risposta' secondo i tempi stabiliti dalla Carta dei Servizi dell'Inps.

L'avvocato Rossella Lo Iacono, una delle amministratrici del neo nato gruppo 'opzione donna ultimo trimestre 58' che lotta per far sì che alcune centinaia di lavoratrici non rimangano escluse dal regime sperimentale 243/2004 a causa dell'incremento dell'aspettativa di vita si dice, invece, contrariata dalle interpretazioni date da alcune testate giornalistiche e fiduciosa del Parlamento.

Dopo la sentenza del Tar, interviene Rossella Lo Iacono

Eccovi le parole di Rossella LoIacono, che oltre ad essere una delle amministratrici del gruppo è anche un avvocato amministrativo e del lavoro, e parla quindi ben comprendendo il difficile linguaggio giuridico insito nella sentenza del Tar.Le perplessità dell'avvocato Lo Iacono sono visibili in un post apparso sulla pagina ufficiale Facebook 'opzione donna-ultimo trimestre 1958':

"Pessima interpretazione del giornalista, il riferimento come si può evincere dal post reso pubblico è all'articolo apparso su PensioniOggi in data 18/11, abbiamo una Sentenza che si esprime nei limiti di una class action ...accoglie la domanda relativa all'obbligo dell'INPS di dare esito alle istanze di quiescenza presentate entro i termini previsti che invece sono state tenute in stand by.

...riconosce , con riferimento alla L.243/04 che . . ."LA disposizione è molto chiara nella sua previsione di un sistema sperimentale ...ed è molto chiara nel termine di prima applicazione che è il 31 dicembre 2015 "....cosa si può pretendere di più da una class action? Soluzioni individuali si avranno con ricorsi individuali che saranno senz'altro ben supportati da questa pronuncia.

Il Tar fornisce le sue indicazioni che vanno nel verso da noi auspicato ...ora tocca alla politica ...noi confidiamo nel nostro Parlamento!"

Anche gli avvocati Andrea Maestri e Giorgio Sacco che hanno seguito il ricorso contro l'Inps, intervistati dal collega Stefano. C, ribadiscono che implicitamente il richiamo fatto dal Tar alle norme vigenti certifica che l'esclusione delle nate nell'ultimo trimestre del 1958 sia un errore e che basti applicare quanto prevede la legge 243/2004 che di fatto già le ricomprende, non menzionando l'aspettativa di vita tra i requisiti richiesti.Tuttisono comunque consci del fatto che solo la legge di stabilità avrà l'ultima parola.