Dopo la prima parte relativa alla traccia 2015del parere penale e ai riferimenti normativi e giurisprudenziali, vediamo ora come proseguire nell'analisi del caso in esame.
Altra norma chiave è l’art. 41 c.p. relativa al "concorso di cause". In base alla suddetta norma, "il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione del colpevole. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando da sole sono state sufficienti a determinare l’evento. Se l’azione precedentemente commessa (nel caso in esame, guida per superamento dei limiti di velocità) costituisce da sé un reato, si applica la pena per esso prevista".
In tema di rapporto di causalità, la causa sopravvenuta sufficiente alla produzione dell’evento è quella del tutto indipendente dalla causa del reo, e che si ponga al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale, attribuibile alla condotta dell’agente. Viceversa, non è tale la causa sopravvenuta quando sia legata a quella preesistente, si trovi cioè in un rapporto di interdipendenza per cui, venendo meno l’una, l’altra rimarrebbe inefficace, nessuna di esse potendo disgiuntamente realizzare l’evento.
Sentenza per soluzione del parere
Sentenza utile al fine di individuare la soluzione del parere è quella della Cassazione penale, sez. IV n. 33329 del 28 luglio 2015 in tema di responsabilità medica del chirurgo capo-equipe.
La sentenza suggerita ha sancito che "la comparazione dei rischi può escludere l’imputazione al primo agente se le lesioni originarie non avevano creato un pericolo per la vita, invece l’errore del medico attiva un decorso mortale che si innesta sulle lesioni originarie e le porta a processi nuovi e letali. Le sezioni Unite della Corte di Cassazione richiamano anche la teoria del rischio, in particolare: l'individuazione del rischio quale chiave di volta per la lettura degli intrecci causali; l'intervento di fattori la cui concausalità è determinante e tale da assorbire la spiegazione giuridica esclusiva dell'evento; la congruenza tra i rischi. Il fatto illecito altrui non esclude l'imputazione dell'evento al primo agente, che avrà luogo fino a quando l'intervento del terzo, in relazione all'intero concreto decorso causale dalla condotta iniziale all'evento, non abbia soppiantato il rischio originario.
Dunque, la condotta colposa del medico interviene dopo che il pericolo originario ha generato un rischio mortale nuovo. La teoria del rischio conduce all’esclusione del fatto originario rispetto all’emotrasfusione sbagliata. È semplice notare la sproporzione delle due condotte: quella non grave determinata dal sinistro stradale, e che aveva solo determinato la rottura del femore, e quella condotta del medico che, con evidentissimo errore nell’individuare il gruppo sanguigno, ha portato alla morte di Caio.
A breve pubblicheremo una prima riflessione sulla seconda traccia del parere penale, mentre è possibile leggere le precedenti in materia civile come quella "sulla responsabilità civile professionale", cliccando in alto sul nome dell'autore.