Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha diffuso il regolamento del tirocinio tramite corso di formazione professionale, pubblicandolo sul Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia. Tale regolamento prevede la possibilità per i tirocinanti di svolgere seimesi di tirocinio tramite corso di formazione al posto del tirocinio svolto presso lo studio. Una novità importante riguarda la competenza specifica che spetterà agli Ordini professionali tenuti a predisporre un’offerta formativa sul tirocinio. Il ministero della Giustizia, previa verifica dell’idoneità dei corsi organizzati sul territorio nazionale, stabilirà la data in cui possono iniziare i corsi a partire dal 1° gennaio 2017.
La verifica del corsi da parte del Ministero della Giustizia segue l’approvazione delle proposte di istituzione degli stessi corsi da parte del Consiglio Nazionale
Tirocinio con frequenza di corsi di formazione
Il regolamento precisa che la frequenza di corsi di formazione è un opzione che l’aspirante commercialista può scegliere liberamente come alternativa al tirocinio svolto presso uno studio commerciale. L’istituzione dei corsi deve garantire il pluralismo e libertà dell’offerta formativa. Il tirocinante non può frequentare un corso di formazione e svolgere il tirocinio nei casi in cui esso viene anticipato durante il corso di studi universitari. I corsi di formazione inoltre possono essere organizzati da associazioni di iscritti nell’albo ed altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale.
Essi devono assicurare un’adeguata offerta formativa per quanto riguarda la competenza ed esperienza di metodo didattico ed un sistema di rilevazione delle presenze, oltre che la frequenza dell’offerta dei corsi e la disponibilità di strutture organizzative idonee. Gli Ordini territoriali in quanto enti formatori non devono essere autorizzati.
Il regolamento fissa una serie di obblighi anche nei confronti del praticante commercialista sulle modalità di frequenza dei corsi e sulla di una prova di valutazione finale. Ecco quindi che viene previsto che l’aspirante commercialista -revisore legale può comunque continuare a frequentare lo studio se il dominus vi acconsente.
Quali sono le caratteristiche dei corsi di formazione?
I corsi hanno durata di 6 mesi per un totale di almeno 350 ore. I corsi hanno un indirizzo teorico-pratico con esercitazioni interdisciplinari. Le materie sono quelle oggetto dell’esame di Stato. I tirocinanti non possono svolgere corsi realizzati a distanza. Durante tali corsi di formazione saranno effettuate delle verifiche. In particolare il regolamento prevede una verifica intermedia e una finale per valutare il profitto, affidate ad una commissione di professionisti e docenti universitari, in pari numero e presieduta da un docente universitario. La verifica intermedia verrà collocata al compimento della metà delle ore previste dal corso e può consistere in un test a risposta multipla composto da non meno di 45 domande.
Il mancato superamento non preclude la possibilità di proseguire il corso. La verifica finale è svolta a conclusione del corso e consiste in una prova orale ed in una prova scritta. Per altri approfondimenti su tali argomenti potete restare aggiornati premendoil bottone Segui accanto al nome.