Le operazioni riguardanti la mobilità docenti 2016/2017 sono partite, seppur tra mille problemi, discussioni e critiche. Uno degli interrogativi che gli insegnanti si stanno ponendo riguarda l'organico di potenziamento e cioè se vi sia il 'rischio', presentando la domanda, di poter finire in una Scuola dove l'unico posto libero riguardi proprio il potenziamento. Il sito specializzato 'Tecnica della Scuola' ha chiarito questo importante aspetto che, come comprenderete, sarà destinato ad essere sempre più strettamente legato alla definizione di organico dell'autonomia.

Mobilità insegnanti 2016/2017: 'rischio' di finire nel potenziamento?

Partendo dal comma 64 della legge 107 che introduce il concetto di organico dell'autonomia su base regionale, a partire dall'anno scolastico 2016/2017, si comprende bene come non si potrà più operare una distinzione tra organico di diritto e posti di potenziamento, ma, più in generale, si dovrà parlare di organico dell'autonomia.

Pertanto, nel caso di presentazione della domanda di mobilità, si correrà il 'rischio' di non essere assegnati alle classi, bensì ad attività didattiche alternative? Non necessariamente, perchè, a tal proposito, una nota pubblicata dal Ministero dell'Istruzione lo scorso 11 dicembre 2015 (potrete rileggerla al seguente indirizzo Web (istruzione.it/allegati/2015/orientamento_piano_triennale_offerta_formativa.pdf) contribuisce a fare chiarezza su questo punto controverso.

Il concetto di autonomia e flessibilità, colonna portante della Buona Scuola, offrirà, infatti, la possibilità ai dirigenti scolastici di assegnare un docente alle classi oppure all'organico di potenziamento: sarà necessario, però, che tale decisione rispetti i criteri indicati dal consiglio d'istituto.

Organico dell'autonomia comprende organico di diritto e posti potenziamento

Che cosa ne deriva? Che non solo il docente trasferito in un'altra scuola su unico posto libero potrà essere destinato ad altre attività didattiche ma anche il docente che, da anni, è titolare nella scuola (è un'eventualità che giudichiamo remota anche se tuttavia possibile).

Per le suddette ragioni, possiamo concludere che l'assegnazione di un insegnante a posti di potenziamento non dipenderà dalla domanda di mobilità in se stessa ma dalle scelte gestionali operate dal dirigente scolastico prima dell'inizio del nuovo anno: tali scelte, ripetiamo, dovranno comunque rispettare i criteri indicati dal consiglio d'istituto.