Con l'accordo raggiunto tra ilministero dell'Istruzione e i sindacati sulla mobilità annuale nella Scuola per il prossimo anno scolastico, si chiude la querelle sulla possibile chiamata diretta dei dirigenti scolastici anche nell'ambito delle assegnazioni per un anno e delle utilizzazioni. Gli insegnanti potranno, pertanto, continuare a indicare nella domanda le sedi più gradite,come avveniva negli scorsi anni. Secondo quanto riporta Italia Oggi, le date per la presentazione della domanda dovrebbero conoscersi nei primi dieci giorni del prossimo mese.

Mobilità annuale 2016/17: quando si potrà presentare domanda?

La pressione sul ministero dell'Istruzione è scaturita dalla circostanza giudiziaria che le leggi che regolano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie sono considerate "speciali" (in particolare, la legge 297 del '94, all'articolo 475 ed il Decreto legislativo 165 del 2001) ed anche al di sopra della stessa legge della Buona scuola (numero 107 del 13/07/2015): in tal modo, nel caso in cui il Miur avesse continuato sulla strada degli ambiti e del meccanismo dellachiamata dei presidianche per regolare la mobilità annuale dei docenti, questi ultimi avrebbero potuto ricorrere davanti al Tribunale amministrativo regionale per vedersi riconosciuto il diritto all'assegnazione della sede.

Tra l'altro, la possibilità di un ricorso collettivo degli insegnanti, con il ritardo già accumulato per inoltrare la domanda,avrebbe creato il caos proprio nei giorni precedenti l'inizio del nuovo anno scolastico.

Precedenze nella mobilità annuale interprovinciale

L'accordo sottoscritto l'altro ieri tra ministero dell'Istruzione e sindacati riguarderà anche gli insegnanti che sono stati immessi in ruolo nell'anno scolastico 2015/16: anche per questi docenti si procederà, pertanto, a derogare il vincolo che li lega per tre anni nella prima provinciadi servizio.

Le docenti madri (o, in alternativa, i docenti maschi affidatari) avranno la precedenza per ipropri figli di età non superiore ai sei anni (fino all'anno scorso il limite era di tre anni). E, per le assegnazioni interprovinciali, tale limite raddoppia a dodici anni. L'assistenza a un figlio con handicap ha, infine, la precedenza rispetto all'assistenza del coniuge o del genitore con disabilità.