La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17113 depositata il giorno 16 agosto 2016 ha affermato che la malattia di un lavoratore non è sempre validamente attestata da un certificato medico. Ci possono essere una serie di elementi e di circostanze aventi natura prevalentemente oggettivi volti a testimoniare il contrario e quindi che il lavoratore gode di ottima salute. Di conseguenza, il certificato medico non può assumere alcun valore probatorio, salvo il valore dell'acclarata inesistenza del medesimo. Per questo motivo, continuano i giudici di legittimità, i datori di lavoro possono procedere alla contestazione del certificato presentato, non solo con accertamenti medici contrari, bensì anche attraverso ulteriori e diversi modi.
I datori di lavori, a tal proposito, possono legittimamente effettuare delle vere e proprie investigazioni rivolgendosi a delle specifiche agenzie. Se il riscontro è diverso da ciò che risulta dal certificato, la conseguenza è illicenziamento.
Oggetto delle investigazioni: condotte estranee all'attività lavorativa
I suddetti datori di lavoro hanno facoltà di indagare tramite i professionisti del settore su condotte o comportamenti dei propri lavoratori estranee allo svolgimento dell'opera lavorativa. Si può procedere anche in caso di un semplice sospetto che la malattia certificata dal pezzo di carta in realtà non esiste o esiste in forma più attenuata. Il lavoro di controllo svolto dagli"007" incaricati dal datore di lavoro è tuttavia lecito, purché rispetti il limite del divieto di controllo sul merito delle prestazioni lavorative; controllo che in virtù dello Statuto dei lavoratori compete in via esclusiva al datore di lavoro.
I controlli in siffatto modo non sono contrari al principio di buona fede e né si pongono in collisione con l'articolo 4 del citato Statuto in virtù del quale il datore di lavoro gode di ampia autonomia nella decisione del se, del come e del quando effettuare controlli ad hoc sui dipendenti. Su questi ultimi, ricordiamo, che vige sempre un obbligo di diligenza per tutta la durata dell'intero rapporto di lavoro. Proposte più rigide sono previste anche nellariforma del pubblico impiego.