Il tetto massimo dei 36 mesi per le supplenze annuali dovrà essere fatto partire dall'anno scolastico 2016/17. E' stata Stefania Giannini, ministra dell'Istruzione, a spiegare il conteggio dei mesi di supplenza nel corso dell'audizione di una settimana fa a Montecitorio, nel quale ha dato illustrazioni anche su come dovranno comportarsi i dirigenti scolastici nel conferimento delle supplenze. I trentasei mesi dovranno partire dal 1° settembre 2016: via libera, pertanto, agli insegnanti precari che potranno stipulare contratti a tempo determinato con i presidi o che sono in attesa di proposte di incarichi.

Limite 36 mesi supplenza scuola: vale il pregresso?

Rispondendo alla senatrice del Partito democratico, Francesca Puglisi, Stefania Giannini ha chiarito che i mesi di supplenza pregressi non dovranno essere inclusi nel computo del limite dei 36 mesi. E', inoltre, importante ricordare che tale limite riguarda solo le supplenze relative ai posti disponibili e vacanti che abbiano come scadenza il 31 agosto dell'anno successivo a quello di assunzione. Trattasi, dunque, delle supplenze annuali e non di quelle fino al completamento delle attività didattiche (al 30 giugno), come ribadito dalla Corte Costituzionale che ha escluso, a maggior ragione, anche le supplenze brevi.

Supplenze scuola: il limite dei 36 mesi parte da settembre 2016

Il chiarimento del ministero dell'Istruzione si è reso tanto più necessario per la recente prassi di molti presidi dicautelati riguardo al limite dei 36 mesi, facendo firmare ai docenti individuati per l'assegnazione delle supplenze, un'autodichiarazione nella quale gli stessi sono stati invitati a metterenero su biancodi non aver superato il tetto.

Tale documento, pertanto, non è più necessario dopo l'azzeramento dei mesi pregressi di supplenza.Il limite dei trentaseimesi di supplenza è richiamatodalla stessa legge 107 del 2015 (Buona Scuola), ma l'interpretazione va fatta alla luce della precisazione fatta dalla Corte costituzionale in merito alla durata delle supplenze (annuali), con esclusione di tutte le altre tipologie di contratti a tempo determinato.