Con decisa maggioranza i deputati hanno promosso il disegno di legge per la conversione del testo del d.l. 168/2016 avente ad oggetto le misure per smaltire l’abnorme e pluriennale contenzioso che affligge il sistema giudiziario italiano. Di seguito analizziamo le novità più rilevanti.

Udienze camerali nei giudizi civili in Cassazione

È previsto il rito in camera di consiglio. Ciò implica che gli avvocati potranno depositare solo memorie scritte e che i giudici decideranno solo sulla scorta di queste. Questa sarà la regola, a meno che la complessità della controversia non richieda la trattazione pubblica su richiesta di parte o della Corte.

Definizione dei giudizi con ordinanza

Molto spazio all’ordinanza quale provvedimento che definisce il giudizio. Il presidente di sezione della Corte stabilisce (con decreto) l’adunanza della corte ed indica le eventuali cause che rendono il ricorso inammissibile o infondato dopodiché il decreto viene notificato ai procuratori delle parti nel termine di 20 giorni antecedenti l’udienza fissata; gli avvocati possono far pervenire memorie fino a 5 giorni antecedenti l’udienza.

Le proteste degli avvocati

Grandi critiche dall’avvocatura, soprattutto dall’Unione Nazionale delle Camere Civili dal Cnf e dall’Aiga (associazione italiana giovani avvocati) che esprime il forte dissenso: “basta alle riforme a rate del processo civile”.

Contestato maggiormente proprio l’art. 380-bis: inammissibilità del ricorso, udienza con contraddittorio “scritto” attraverso memorie depositate dagli avvocati delle parti e dal Procuratore Generale. In tal modo viene mene la possibilità di discutere con il giudice, viene praticamente meno la possibilità di convincere la Corte con repliche orali.

Verrebbe leso in tal modo il principio del contraddittorio che dovrebbe sorreggere la trattazione del giudizio. Insomma questa riforma pare stia mirando solo alla celerità del giudizio trascurando la garanzia delle parti. È stata infatti già paventata la possibile eccezione di incostituzionalità per contrasto con l’art. 6 CEDU.

Altre nuove misure per ridurre l’arretrato in Cassazione

Nuove risorse alle sezioni potranno provenire dai giudici attualmente in servizio all’Ufficio del massimario (per una sola volta e per soli tre anni). Si allunga a ad almeno 4 anni l’attesa per i trasferimenti di sede. Unica nota davvero positiva: sarà aumentato del 10% il numero dei posti banditi per il nuovo concorso in magistratura.