La legge di Bilancio 2017 con riferimento alle assunzioni di studenti effettuate, nel biennio 2017/2018, prevede un esonero contributivo totale triennale dei contributi INPS per i datori di lavoro che assumono. Si tratta di una novità rilevante posto che in passato non era mai stato stabilito un esonero contributivo volto ad incentivare l’alternanza scuola-lavoro dei giovani. Vediamo quindi cosa cambia.
Assunzioni e apprendistato cosa cambierà nel 2017?
Gli interessati sono tutti gli studenti con titolo di studio, con un periodo di Apprendistato di I° e III° livello presso il datore di lavoro o che hanno svolto attività di alternanza scuola.
Il massimale annuo previsto non è più di è 8.060 euro, ma di 3.250 euro. Il diritto all’agevolazione non sarà più automatico, ma occorre depositare apposita domanda all’INPS. Occorre precisare che sebbene tale incentivo è simile a quello della Stabilità 2015 (L n. 190/2014) tuttavia vi sono differenze sostanziali.
Anche in tal caso sono esclusi i contratti di lavoro domestico. Qui però le assunzioni agevolate sono quelle decorrenti dal 1.01.2017 al 31.12.2018 e hanno ad oggetto anche i contratti di apprendistato a tempo indeterminato. Il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 7,4 milioni di euro per l’anno 2017, di 40,8 milioni di euro per l’anno 2018. Qualora dopo la presentazione delle domande presentate dovesse emergere il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie già assegnate, non sarà possibile presentare altre domande.
I datori di lavoro possono presentare domanda qualora procedano alle assunzioni agevolativi di studenti che abbiano svolto presso lo stesso:
- attività di alternanza scuola
- lavoro pari almeno al 30 % delle ore di alternanza. Tali ore hanno una durata di almeno 400 ore negli istituti professionali-tecnici e nei licei di 200 ore nel triennio;
- almeno il 30 %del monte orario previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi di istruzione e formazione professionali.
L’esonero si applica inoltre ai datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo, studenti che abbiano svolto, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma di istruzione secondaria superiore o professionale, periodi di apprendistato in alta formazione.
Voucher: per il lavoro nero prevista ad una maxisanzione
Riguardo alla comunicazione dei voucher prevista dal correttivo Jobs Act, è stato ulteriormente chiarito che al datore di lavoro che non ha effettuato né la dichiarazione di inizio di attività nei confronti dell’ISNL( Ispettorato Nazionale), né la comunicazione alla sede dell’ISNS, si applicherà una maxisanzione per lavoro nero.
Non viene però contestata la mancata comunicazione. E’ questo quanto previsto dal Ministero del lavoro dopo l’entrata in vigore del correttivo al Jobs Act sulla questione voucher. Il ministero ha precisato inoltre che il datore di lavoro ha la facoltà di effettuare una sola comunicazione all’Ispettorato nel caso in cui il prestatore di lavoro accessorio svolga l’attività per tutta la settimana. Se invece il prestatore svolge l’attività in un’unica giornata ma con 2 fasce orarie differenziate, basta una sola comunicazione che precisi gli orari in cui il lavoratore sia impegnato.
Secondo il Ministero del Lavoro, “ogni modifica o variazione cui consegue una violazione dell’obbligo di comunicare entro 60 minuti dall’inizio della prestazione il nome, il tempo e il luogo di impiego del lavoratore si risolve in una mancata comunicazione, che comporta l’applicazione della sanzione”..Coloro che, pur in possesso di partita IVA, non sono imprenditori (P.A., ONLUS ecc.) sono esonerati dall’obbligo di effettuare la comunicazione all'Ispettorato, ma devono effettuare la dichiarazione di inizio di attività nei confronti dell’INPS. Infine è stato ribadito che tale comunicazione all’INL può essere effettuata da tutti i professionisti abilitati compresi i Consulenti del Lavoro.