La tredicesima mensilità viene corrisposta a dicembre ai lavoratori ed ai pensionati, parliamo della cd. gratifica natalizia. Con DPR n. 1070/1960 il diritto è stato esteso a tutti i lavoratori dipendenti e non è derogabile in pejus dai contratti collettivi né da quelli aziendali.

Chi ne beneficia e quando viene percepita

La tredicesima non spetta ai lavoratori parasubordinati (cd. CO.CO.CO). Per tali lavoratori, non essendo previsto sempre lo stipendio mensile, non vi sono norme né contratti collettivi che ne disciplinino l’attribuzione. Resta pertanto una facoltà delle parti (committente e lavoratore) stabilire la eventuale corresponsione della gratifica natalizia.

Spetta invece a tutti i pensionati indipendentemente dal reddito, sempre che si tratti di pensione da Lavoro ovvero ottenuta in conseguenza dei contributi versati. Ad esempio non spetta ai pensionati che percepiscono prestazioni di assistenza (assegno di accompagnamento).

Non spetta ai lavoratori che percepiscono la disoccupazione (Naspi). In realtà questa forma di indennità prende in considerazione (per la base di calcolo) il reddito degli ultimi 4 anni di lavoro, includendo di fatto anche le tredicesime, pertanto già computate nelle 12 mensilità di disoccupazione.

La tredicesima viene percepita dai lavoratori nel mese di dicembre, la relativa data è indicata nei contratti collettivi di riferimento.

Può essere corrisposta anche in più rate, due all’anno come previsto per l’ambito edilizio.

I pensionati la percepiscono sempre unitamente alla pensione del mese di dicembre.

Modalità di calcolo, casi di esclusione ed eccezioni

Di solito corrisponde ad una mensilità di stipendio. In essa sono inclusi le voci della retribuzione obbligatoria che vengono corrisposte continuativamente e non in maniera occasionale.

E’ necessario inoltre che il lavoratore abbia maturato tutti i ratei annuali.

L’assegno per il nucleo familiare non viene computato nella tredicesima poiché erogato dall’Inps solo per dodici mensilità.

Nemmeno lo straordinario è valutato ai fini del calcolo trattandosi di un compenso occasionale. Se invece il lavoro straordinario ha avuto carattere obbligatorio allora sarà considerato alla stregua della retribuzione globale.

Se il lavoro non è stato prestato per l’intero anno la tredicesima maturerà solo in relazione alle mensilità lavorate.

Solitamente (quasi in tutti i contratti collettivi) i mesi lavorati per almeno 15 giorni vengono considerati come intere mensilità ai fini del calcolo della tredicesima.

La tredicesima matura anche in caso di mancato lavoro nei seguenti casi: periodi di ferie o di riposo, malattia (nei limiti previsti dal contratto collettivo), maternità, allattamento (permessi), e congedo matrimoniale.

La tredicesima non matura in caso di: congedo parentale; malattia del bambino; permessi non retribuiti; aspettativa non retribuita; assenza ingiustificata, nei giorni di sciopero.

Casi particolari:

Per i periodi di prova, la tredicesima matura solo se poi avvenga la conferma in servizio.

In caso di Cassa integrazione la tredicesima matura solo ove vi sia stata una riduzione dell’orario di lavoro e non quando il lavoro sia proprio sospeso.

I lavoratori part-time

La tredicesima matura anche per loro.

Per il part-time orizzontale (lavoro ogni giorno con orario ridotto): la tredicesima matura per intero, ridotta in relazione all’orario lavorativo.

Per il part-time verticale (lavoro a tempo pieno ma solo in determinati giorni o settimane oppure mesi): i periodi di lavoro superiori ai 15 giorni mensili vengono considerati come mese intero (ai fini del calcolo della tredicesima), quelli inferiori ai 15 giorni non vengono considerati.

Tredicesima corrisposta ogni mese?

Infine il lavoratore può concordare con il datore il pagamento di una quota della tredicesima in occasione della percezione dei singoli stipendi mensili anziché alla fine dell’anno. In tal caso è sufficiente un accordo individuale tra le parti trattandosi di un trattamento in melius per il lavoratore.