Gli Autovelox, le macchinette infernali che fotografano l’autovettura che supera determinati limiti di velocità, sono un vero incubo per milioni di automobilisti. La maggior parte di noi ha avuto a che fare con multe arrivate a casa e relative a queste apparecchiature. Le sanzioni previste per chi supera la velocità consentita sulle strade italiane, oltre a quelle pecuniarie, sono anche la decurtazione dei punti sulla patente o il ritiro della stessa. Gli autovelox però, soprattutto quelli fissi, lavorano segnalando il veicolo che ha infranto i limiti alle autorità che poi, inviano al proprietario del mezzo, la multa da pagare e la richiesta di comunicare i dati del conducente.

La richiesta è legata proprio alle sanzioni diverse da quelle pecuniarie. I Tribunali Italiani, dal Giudice di Pace fino alle Supreme Corti, sono stracolme di ricorsi contro le multe provenienti da autovelox, ma la sentenza di cui trattiamo oggi, non riguarda il malfunzionamento delle apparecchiature o la contestazione della multa in quanto tale. Da qualche settimana, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità al diniego della comunicazione circa il conducente del veicolo nel momento dell’infrazione.

Una multa salva la patente?

Che i Giudici Costituzionalisti trattino materie come le multe del Codice della Strada, resta un evento raro. Un Giudice di Pace della Toscana, più precisamente di Grosseto, ha chiesto alla Consulta un parere di legittimità costituzionale sull’Articolo 126-bis del Codice della Strada.

Nello specifico, il Giudice Toscano ha chiesto se sia legittima la mancata sanzione accessoria a quella pecuniaria, per soggetti che non comunicano i dati anagrafici e della patente, cosa espressamente richiesta dall’Articolo 126. Il Codice della Strada è chiaro in materia, prevedendo che, “ in caso di non identificazione del soggetto responsabile della violazione è il proprietario del veicolo colui che deve comunicare entro 60 giorni, agli organi di polizia, carabinieri o vigili, i dati”.

In assenza di questa comunicazione, sempre il Codice, prevede una ulteriore sanzione amministrativa e quindi pecuniaria, tra € 284 ed € 1.133.Ma basta pagare la multa per farla franca in relazione al ritiro della patente o alla decurtazione dei punti? Secondo la Consulta, tutto è assolutamente legittimo.

Come restare anonimi

Il Giudice di Grosseto in pratica, contesta in maniera celata, il fatto che l’Articolo, non facendo riferimento alcuno alla gravità dell’infrazione, salva la patente a chi, superando i limiti di velocità in maniera piuttosto grave, rischia il ritiro della patente. Inoltre, superare in maniera decisa i limiti della strada è una fattispecie di situazione legata soprattutto a macchine di grossa cilindrata e di alto valore. Per il Giudice, soggetti che possono comprare macchine di elevato valore, quindi con pochi problemi di liquidità, sarebbero spinti dal Codice, a non comunicare i dati richiesti, evitando il ritiro della patente e pagando esclusivamente la seconda multa (oltre a quella comminata per l’infrazione), la farebbero franca.

Per la Consulta, nella pronuncia 12/2017, quanto sollevato dal Giudice di Pace, non trova conferme di illegittimità costituzionale, in quanto non è possibile stabilire la situazione reddituale di un soggetto in base alla cilindrata del veicolo. Resta dunque valido a tutto regime il fatto che pagando la multa, il trasgressore compra il suo anonimato salvando di fatto la patente. In definitiva, basta far trascorrere i 60 giorni utili per la comunicazione, attendere l'arrivo della multa relativa alla mancata comunicazione e pagandola, viene cancellato l'obbligo di inviare i dati. Meno soldi in tasca, ma punti e patente salvata.