Tra le opzioni più vantaggiose (dal punto di vista fiscale) in arrivo con la nuova flessibilità previdenziale c'è una soluzione che passa indirettamente dall'Inps (al fine di verificare i requisiti di accesso) e che risulta direttamente connessa con i fondi pensione integrativi. Si tratta della RITA, acronimo di Rendita Integrativa Anticipata Temporanea, una formula che non va a penalizzare l'importo del futuro assegno pubblico e che consente di ricevere in anticipo il montante previdenziale privato altrimenti accessibile solo al raggiungimento dell'età di pensionamento.
Con il vantaggio di poter beneficiare di un notevole premio fiscale rispetto a quanto non sarebbe normalmente possibile con i regolamenti ordinari dei fondi. Vediamo insieme quali sono le regole di funzionamento e come effettuare il calcolo di convenienza rispetto al regime ordinario.
Pensioni anticipate e RITA: i vincoli di accesso legati all'APE
Partiamo dalle regole di accesso alla misura, strettamente connesse ai criteri dell'anticipo pensionistico (APE) previsto in Legge di bilancio 2017. Per poter fruire della RITA il lavoratore dovrà infatti aver ottenuto dall'Inps la certificazione dei requisiti di legge, avendo raggiunto almeno:
- 63 anni di età;
- 20 anni di versamenti;
- un assegno non inferiore ad 1.4 volte l'assegno minimo in corso.
Fermo restando la presenza di questi requisiti, il lavoratore non dovrà necessariamente richiedere l'APE per poter beneficiare di RITA.
Il meccanismo è per altro autoapplicativo, pertanto sarà sufficiente inoltrare la propria richiesta direttamente al fondo pensione a cui risulta iscritto, il quale è chiamato ad effettuare le verifiche dei requisiti e ad erogare la rendita.
I vantaggi fiscali della rendita integrativa anticipata temporanea
Visti i requisiti di accesso, vediamo ora quali sono i vantaggi fiscali per i quali può diventare interessante valutare l'adesione a RITA.
Il legislatore ha previsto infatti un'importante agevolazione sul trattamento impositivo, equiparandolo a quello previsto per le rendite in fase di erogazione durante la quiescenza. Pertanto, alla rendita integrativa anticipata sarà applicata una trattenuta massima del 15% e riducibile fino al 9%, con uno sconto dello 0.3% per ogni anno di iscrizione successivo al quindicesimo.
Ovviamente l'adesione a RITA prevede la restituzione dell'intero capitale sotto forma di rate anticipate a partire dall'approvazione della richiesta fino al raggiungimento dell'accesso alla pensione pubblica. Questo significa anche che il fondo pensione non potrà più garantire una rendita integrativa durante la vecchiaia. Vi è da sottolineare poi che la misura, come per l'APE, possiede un carattere sperimentale e pertanto nel lungo periodo risulta legata ad un possibile rinnovo da parte dei legislatori.
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