Moltissimi italiani hanno alle loro dipendenze colf e badanti e la normativa su questa particolare tipologia di lavoratori continua ad evolversi giorno per giorno. Lo scorso 8 febbraio, una nota dell’Ispettorato del Lavoro ha avuto come oggetto proprio queste attività lavorative. Si parla di strumenti di videosorveglianza in abitazioni private dove è presente un lavoratore domestico. Ecco cosa dice l’ispettorato per questa fattispecie di situazione e come si incastra con le norme sulla sicurezza e sulla privacy.

Serve il consenso del lavoratore

Controllare l’operato di colf e badanti regolarmente assunte ed in servizio per le famiglie è ammesso.

L’uso di telecamere a circuito chiuso per controllare i lavoratori è possibile sempre che si rispettino le norme sulla privacy. Questo, in pratica, il contenuto della nota 1004/2007 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Sarà sempre necessario, in questi casi, chiedere il preventivo consenso al lavoratore, questo per garantire il diritto alla riservatezza del lavoratore stesso. Inoltre, va rispettato anche l’obbligo informativo, cioè va spiegato e fatto sapere al lavoratore dove verranno collocate le telecamere e tutto quanto riguarda l’utilizzo delle immagini. Questi obblighi non possono essere scavalcati adducendo all’istallazione delle telecamere altre giustificazioni come possono essere quelle della sicurezza da eventi violenti e criminali che non riguardano il rapporto di lavoro, cioè rapine, aggressioni ed altre situazioni che minano l’incolumità della famiglia.

La prassi da seguire

Fermo restando, quindi, il diritto ad essere informato e a dare parere del lavoratore che anche indirettamente viene controllato, l’istallazione delle telecamere è sempre possibile e senza particolari adempimenti. Chiunque desideri montare dispositivi per la videosorveglianza non dovrà chiedere il parere all’Ispettorato, né tantomeno chiedere l’autorizzazione in sede sindacale con i rappresentanti dei propri lavoratori.

L’unico vincolo quindi resterà la privacy e la tutela della riservatezza dei lavoratori. Al contrario di quello che accade in altri settori lavorativi, le telecamere quindi possono essere inserite ma non in maniera unilaterale dal datore di lavoro. Sulla materia lavoro domestico, più volte sono state emesse sentenze (anche dalla Corte Costituzionale) volte a differenziare questa tipologia di lavoro dalle altre.

Rispetto a lavori presso aziende ed imprese, il luogo di lavoro è particolare perché è la casa privata del datore di lavoro. Anche l’oggetto dell’attività del lavoratore è particolare, con l’assistenza prestata alla famiglia presso la quale si lavora o al soggetto non autosufficiente bisognoso di aiuto. Una tipologia di attività quindi che necessita di normative a se stanti proprio per l’incrocio tra lavoro e vita privata sia del datore di lavoro che del lavoratore. Ecco perché l’Ispettorato, a margine della nota, giustifica la semplificazione procedurale del caso telecamere.