Torna a far discutere il caso delle maestre con diploma magistrale a indirizzo linguistico ottenuto entro l'anno scolastico 2001-2002 ai fini dell'abilitazione all'insegnamento nella Scuola e dell'inclusione nelle graduatorie a esaurimento. A fine novembre scorso, infatti, ben quarantacinque maestre di Viterbo, diplomatesi presso la Scuola Santa Rosa, furono licenziate perché il titolo di studio preso non era valido per prestare servizio nella scuola. Il Giudice del lavoro di Brescia, informa il Corriere di Viterbo, ha ribaltato quanto era stato deciso dall'ufficio provinciale viterbese, decretando la validità ai fini dell'insegnamento e dell'inclusione nelle Gae del titolo magistrale.
Diplomati scuola magistrale: l'ultima sentenza di Brescia e possibile ricorso
Pertanto, la validità del diploma magistrale ad indirizzo linguistico è stata valutata diversamente dai giudici e dagli uffici scolastici, regionali o provinciali. Se a Viterbo le maestre erano state licenziate da un giorno all'altro (addirittura una maestra era stata assunta in ruolo avendo sostenuto e vinto il concorso nella scuola del 2012), dall'altra il giudice di Brescia, con la sua sentenza, ha decretato che il diploma magistrale, ancorché ad indirizzo linguistico, possa ritenersi valido per l'insegnamento nelle scuole elementari e comportare l'iscrizione nelle graduatorie a esaurimento ai fini dell'assunzione.
Pertanto, informa il portale Orizzonte Scuola, nelle prossime settimane partiranno i ricorsi degli insegnanti che conseguirono il diploma magistrale ad indirizzo linguistico e che furono esclusi dalle Gae non legitimamente, nonostante il parere favorevole espresso sia dal Tar che dal Consiglio di Stato.
Abilitazione diploma magistrale per insegnamento a scuola e Gae: le sentenze
Sulla sentenza di Brescia esprimono soddisfazione i sindacati scuola. Per Marcello Pacifico dell'Anief Cisal, in particolare, la sentenza rappresenta l'indispensabile riconoscimento dei diritti degli insegnanti abilitati. La stessa abilitazione che, però, non è riconosciuta dal ministero dell'Istruzione, come idonea per lo svolgimento delle supplenze nella scuola.
La sentenza di Brescia è stata emessa nonostante l'ostinazione dello stesso Miur a negare il diritto del quale ne è garante sia la normativa che le successive giurisprudenze a favore decretate dal Consiglio di Stato.