Il 19 aprile il Senato ha deliberato con una maggioranza schiacciante (149 favorevoli e 49 contrari e 31 astenuti) l'approvazione del decreto che elimina definitivamente i voucher, introdotti all'epoca per disciplinare tutti i casi di lavoro occasionale e divenuti, a causa di pecche legislative di cui molti datori di lavoro hanno nel tempo abusato, uno strumento per evitare di stabilizzare i lavoratori.

L'abrogazione dei buoni lavoro, secondo diverse opinioni non evitabile (la posizione della CGIL è sempre stata, a tal proposito, inequivocabile), porta come conseguenza un importante vuoto normativo; restano infatti senza una valida disciplina i rapporti di lavoro c.d.

occasionali, quelli cioè che si realizzano in maniera sporadica e non continuativa (ad esempio: un soggetto che viene chiamato da una discoteca per svolgere per una sola sera l'attività di barman).

Sotto tale profilo, la discussione su come rimediare a tale problematica è già in corso; sembra infatti che sia stato già presentato un disegno di legge, a prima firma Maurizio Sacconi, presidente della Commissione Lavoro del Senato, volto a disciplinare due particolari modalità di lavoro che, potenzialmente, possono essere instaurate per regolarizzare i rapporti occasionali: il lavoro breve ed il lavoro intermittente

Lavoro breve: definizione e particolarità

La prima tipologia di lavoro sopra menzionata può essere spiegata attraverso le parole dello stesso Sacconi, pronunciate durante un intervista per Labitalia: "Penso a una comunicazione telematica su una specifica piattaforma digitale presso l'Inps con la quale regolare prestazioni che, nell'arco di un anno, non superano con lo stesso committente i € 900, che siano soggette a un pagamento agevolato, lo stesso dei voucher per quanto riguarda l'INPS e INAIL, versamenti contributi e assicurativi (rispettivamente nel 13% per INPS e 7% o 4% in caso di nucleo familiare per INAIL, ndr), e che siano definite nei € 10 all'ora, come nel caso dei voucher, erogati direttamente dal committente al prestatore con modalità tracciabili".

Attraverso il lavoro breve sarebbe dunque possibile, secondo il presidente della Commissione Lavoro, mettere a disposizione di tutti uno strumento simile ai buoni lavoro che non presenta le problematiche che hanno inficiato sul corretto utilizzo degli stessi.

Va inoltre specificato che, stando alla proposta presentata, il lavoratore che risulti beneficiario di altri sussidi non potrà superare la soglia massima di €2000; in caso contrario, infatti, il rapporto di lavoro sarà considerato come normale rapporto di subordinazione, con tutte le conseguenze del caso.

Lavoro intermittente: altra tipologia di rapporto alternativa ai voucher

L'altra tipologia di rapporto lavorativo oggetto della proposta di legge di Sacconi è quella del lavoro intermittente o a chiamata.

Qualunque datore di lavoro può instaurare tale forma di rapporto ogni qualvolta si presenti la necessità di utilizzare un lavoratore per prestazioni con una frequenza non predeterminabile, chiamandolo dunque solo quanto si presenta la necessità.

L'attuale disciplina legislativa prevede che si possa ricorrere al contratto intermittente esclusivamente se sono rispettati i seguenti requisiti:

  • le esigenze alla base del rapporto rientrano tra quelle previste dai Contratti Collettivi Nazionali;
  • i soggetti lavoratori devono avere un'età inferiore ai 25 anni non compiuti o superiore ai 55 anni.

Col disegno di legge presentato da Sacconi, si aspira ad eliminare i vincoli sopra elencati, estendendo dunque quello che è il potenziale utilizzo di tale tipologia di lavoro.