Con la circolare numero 79/2017 emanata nel corrente mese di maggio, l’Inps chiarisce le nuove regole e le sanzioni per quanto riguarda le assenze ed i certificati per malattia che il lavoratore dipendente è tenuto a presentare.

In attesa dell’entrata in vigore del polo unico per le visite fiscali, annunciata per il prossimo 1° settembre dal testo unico sulla riforma della Pubblica Amministrazione appena approvato, l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale ha ritenuto opportuno chiarire i diversi aspetti della normativa in vigore e quali sono le sanzioni previste nel caso in cui queste non vengano rispettate.

Assenze e certificati per malattia INPS: obblighi e sanzioni per il lavoratore

La nuova circolare INPS sulle assenze per malattia ed i relativi certificati prende in esame in modo particolare i casi in cui si verifichi la riduzione del periodo di malattia rispetto a quanto riportato nel certificato inizialmente presentato dal lavoratore.

Spesso accede, infatti, che il lavoratore rientra anticipatamente dalla malattia senza informare l’INPS dell’avvenuta variazione. In questo caso, l’Istituto chiarisce che il lavoratore deve chiedere allo stesso medico che ha redatto il primo certificato attestante la malattia, un nuovo certificato, così come avviene per i casi di prolungamento della malattia.

La nuova comunicazione è necessaria, sottolinea l’INPS, in quanto l’erogatore della prestazione deve essere correttamente informato sui periodi di inabilità effettiva del lavoratore beneficiario della stessa.

Per chi non rispetta la norma, le sanzioni previste sono di tipo pecuniario e prevedono una trattenuta che va dal 40 a 100% dell’indennità, così come avviene per chi non viene trovato a casa nel corso della visita fiscale del medico incaricato dall’Istituto.

Alla sanzione applicata dall’INPS si aggiunge, ovviamente, il rischio, per il lavoratore che rientra anticipatamente senza avvisare, di non essere trovato a casa durante al visita di controllo.

Obblighi e sanzioni anche per datori di lavoro e medici

L’INPS chiarisce, inoltre, che sono previste sanzioni anche per i datori di lavoro ed i medici che non rispettano la normativa vigente su assenze per malattia e certificati.

Per quanto riguarda i datori di lavoro, il rientro anticipato del lavoratore in malattia, senza che questi abbia presentato un certificato che attesti la riduzione temporale della temporanea incapacità precedentemente comunicata, comporta una violazione delle vigenti norme sulla sicurezza del lavoro, con l’applicazione delle sanzioni previste.

Particolarmente ‘pesanti’ le sanzioni previste per i medici nel caso in cui, per dimenticanza o negligenza, non trasmettano il certificato online sull’assenza di un lavoratore per malattia, come previsto dalla normativa vigente. I medici inadempienti rischiano, infatti, una segnalazione all’ASL di competenza che potrebbe portare all’applicazione di provvedimenti disciplinati che possono prevedere anche il licenziamento o la decadenza della convenzione.