Assunzione, stipendio, ferie e permessi per badanti e colf rappresentano una materia molto importante da capire quando si decide di assumere alle dipendenze della propria famiglia un collaboratore domestico. Con l’estate alle porte i dubbi aumentano perché si inizia a parlare di ferie del lavoratore, in un periodo in cui molte famiglie iniziano ad organizzare le proprie. Le ferie spettanti sono una delle tante cose che bisogna sapere all’atto dell’assunzione di un lavoratore. Ecco una sintetica guida aggiornata al CCNL che è stato rinnovato proprio per l’anno 2017, dalle regole per le assunzioni e fino alle ferie spettanti al collaboratore.

Assunzione

Non è necessario che un lavoratore sia iscritto alle liste di collocamento per essere assunto come colf o badante. All’atto della stipula della lettera di assunzione, in duplice copia (una per il lavoratore ed una per il datore di Lavoro), il badante dovrà essere in possesso di un documento di riconoscimento valido e della propria tessera sanitaria. Per assunzioni che prevedono inquadramenti come personale qualificato, il lavoratore dovrà presentare i titoli e le qualifiche oppure i diplomi e gli attestati in suo possesso. Per gli extracomunitari, anche il permesso di soggiorno di lunga durata, la ex carta di soggiorno. Il datore deve comunicare all’Inps la regolare assunzione, almeno 24 ore prima che inizi il rapporto di lavoro.

Il contratto

Il contratto o la lettera di assunzione, deve contenere oltre che le generalità delle due parti, anche:

  • la data dell’inizio del rapporto di lavoro;
  • il livello di inquadramento;
  • la durata del periodo di prova;
  • l’eventuale convivenza;
  • la durata dell’orario di lavoro e la sua distribuzione;
  • l’indicazione della mezza giornata di riposo settimanale spettante senza considerare la domenica;
  • la retribuzione, oraria, settimanale o mensile;
  • il luogo della prestazione lavorativa;
  • il periodo delle ferie annuali;

la retribuzione deve essere in linea con quanto stabilito dal nuovo CCNL.

Le nuove tariffe da applicare variano in base alla qualifica del lavoratore e quindi al suo livello di inquadramento.si parte dal minimo di 4,54 euro ad ora per i non conviventi per finire ai 1.372 euro previsti per i lavoratori conviventi e che prestano assistenza anche notturna fino a 54 ore a settimana.

Orario di lavoro e ferie

Come dicevamo, il limite massimo di ore di lavoro è fissato in 54 settimanali, o meglio, in 10 ore al giorno non consecutive. Per i lavoratori non conviventi, i limiti scendono ad 8 ore al giorno ed a 40 settimanali. Il riposo giornaliero deve essere di almeno 11 ore consecutive e quello settimanale di 36 ore. Per quest’ultimo, 24 ore devono essere la domenica, mentre le 12 ore rimanenti, devono essere concordate tra le due parti e fatte cadere in un altro giorno della settimana. Per ogni anno di lavoro, il dipendente ha diritto a 26 giorni di ferie, da prendere tutte insieme o in un massimo di due periodi. I periodi in cui godere delle ferie vanno concordati tra datore e lavoratore e preferibilmente nel periodo che va da giungo a settembre di ogni anno.

Le ferie vanno godute per almeno 2 settimane nell’anno solare di maturazione mentre le restanti possono ricadere fino a 18 mesi dalla maturazione. Sempre con l’accordo tra le parti, i periodi di ferie possono essere accumulati in un biennio, per permettere ai lavoratori stranieri di tornare al proprio paese di origine per un periodo più lungo. Ai fini del calcolo delle ferie, non è necessario aver lavorato almeno un anno. Le ferie maturano anche per periodi di lavoro più brevi e per esempio, un dipendente che ha lavorato solo 2 mesi, cioè 52 giorni, matura 4 giorni di ferie circa. Durante il periodo di ferie il datore è tenuto al pagamento dello stipendio e dei relativi contributi previdenziali.

I giorni di malattia, infortunio, maternità e così via sono comunque utili al calcolo delle ferie maturate, come normali giorni di lavoro. I contributi vanno versati all’INPS a partire dal giorno della comunicazione ed anche per il periodo di prova, tramite i bollettini prestampati INPS (MAV) e sono dovuti a carattere trimestrale.