Da oggi entrano in vigore le novità relative alla nuova procedura telematica riguardante le domande per poter accedere ai benefici della legge 104/92, la norma che istituisce il cosiddetto accompagno per parenti o coniugi con grave disabilità. Le novità recepiscono quanto statuito dal Parlamento con la Legge 20 Maggio 2016 n. 76 e quanto deciso dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 213 del 5/07/2016. Le nuove disposizioni sono state raccolte dall'INPS nella propria Circolare n. 38 del 27/02/2017. Ma l'implementazione dei software e delle procedure, come anche della modulistica necessaria ha richiesto diverso tempo, così che le novità sono entrate in vigore solo ora.

Ampliate le categorie che possono usufruire della 104

Le novità principali riguardano l'ampliamento delle categorie di soggetti che possono usufruire dei benefici della legge 104/92. Infatti i due presupposti normativi alla base di queste nuove disposizioni, ossia la legge 76 del 2016 e la Sentenza 213 della Corte Costituzionale, riguardano le coppie di fatto e le unioni civili fra persone dello stesso sesso. Nello specifico, la legge 76 ha ampliato l'applicazione delle norme civilistiche sul matrimonio e la famiglia alle coppie di fatto e alle unioni tra persone dello stesso sesso. Conseguentemente, la Corte Costituzionale, con la sentenza 213, ha definito incostituzionale l'articolo 33, comma 3, della legge 104 nella parte in cui non include il convivente nei soggetti legittimati a fruire dei benefici della legge stessa.

Cosa stabilisce la Circolare 38 dell'INPS

Innanzi tutto, premettiamo che la circolare INPS è rivolta ai lavoratori dipendenti del settore privato. Inoltre, va a modificare la procedura di richiesta non solo dei permessi retribuiti, ma anche quella relativa alle domande di congedo straordinario per l'assistenza ai soggetti disabili, siano essi parenti, coniugi o conviventi. Anche se, a onor del vero, la circolare dell' INPS, sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale, specifica che:

  • Le parti di un'unione civile possono beneficiare sia del permesso mensile retribuito di 3 giorni che del congedo straordinario.
  • Il convivente di fatto, invece, può beneficare solamente del permesso retribuito.

C'è anche da dire che, il soggetto facente parte dell'unione civile o convivente può richiedere i permessi o il congedo straordinario solo se l'assistenza è rivolta all'altro convivente o soggetto dell'unione e non a qualche altro parente.

Questo perché, in base alle norme richiamate, tra un convivente o parte dell'unione civile non esiste rapporto di affinità con i parenti dell'altro.

La procedura di inoltro della domanda

Come ricordato all'inizio dell'articolo, la procedura di inoltro delle domande avviene in modalità telematica. Ma come suggerisce anche la Circolare 38 dell'INPS, sul suo sito istituzionale sono stati aggiornati e resi disponibili, nella sezione modulistica, il modello SR08, relativo alla richiesta di permesso e il modello SR64, per la richiesta di congedo straordinario. La domanda deve essere inoltrata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno direttamente all'INPS. Oppure può essere inviata tramite PEC, ma non con mail ordinaria. Inoltre, il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, il suo status di coniuge, parente o convivente, o, ancora, soggetto dell'unione civile.