La mobilità dei docenti delle scuole pubbliche è regolata dall'Ordinanza Ministeriale sottoscritta dal Ministero il 12 aprile scorso e la pubblicazione degli esiti prevede tempistiche differenti a seconda del grado d'istruzione a cui si fa riferimento. Lo scorso 9 giugno sono stati pubblicati gli esiti/movimenti relativi alla Scuola Primaria, il 19 giugno saranno resi noti quelli relativi alla scuola d'Infanzia. Bisognerà attendere, invece, rispettivamente il 4 luglio e il 20 luglio per conoscere gli esiti dei movimenti relativi alla scuola Secondaria di I grado e di II grado.

Da più parti emergono timori e dubbi riguardanti la possibilità vi siano stati degli errori nella valutazione della domanda presentata dal docente. In quali casi è possibile procedere a un ricorso e/o riesame della domanda presentata? In questo articolo cercheremo di dare alcune risposte in merito ai dubbi e perplessità più ricorrenti.

Mobilità docenti 2017 - Dubbi e perplessità in attesa degli esiti diramati dal MIUR

  • Ho ottenuto il trasferimento ma ho notato di essere stato penalizzato nella valutazione della domanda. È ammissibile il ricorso ?
    • Sì. Questo aspetto viene regolato dall'art. 17 del CCNI relativo al 2017/18. È ammissibile ricorso entro 10 giorni dalla diramazione degli esiti.
  • È possibile revocare la domanda di trasferimento per l'anno scolastico 2017/2018?
    • È possibile presentare revoca alla domande presentate se, e solo se, questa avviene entro 5 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione. Risultano, dunque, già scaduti i termini per presentare revoca per i docenti di scuola dell'infanzia e scuola primaria. I docenti di scuola secondaria di I grado hanno avuto tempo fino al 10 giugno. Il 29 giugno, invece, è il termine fissato per i docenti delle superiori.
  • È possibile rinunciare al trasferimento ottenuto?
    • No. Fatto salvo che per gravi motivi, provati e sopraggiunti successivamente alla presentazione della domanda.
  • Ho ottenuto il trasferimento nell'ultimo ambito richiesto, ma il mio punteggio risulta decurtato dei 6 punti spettanti per il ricongiungimento del coniuge. I 6 punti ricongiungimento coniuge non mi spettano per tutte le preferenze?
    • No. Questo punteggio viene riconosciuto solo ed esclusivamente a patto che la scuola presentata in domanda sia situata nello stesso comune di residenza del coniuge.
  • È possibile scegliere liberamente tra passaggio di ruolo e trasferimento? Mi è stato concesso il trasferimento, nel caso in cui l'esito di passaggio di ruolo sia positivo, posso scegliere liberamente tra i due?
    • Non è possibile scegliere in quanto, in questo caso, le priorità vengono sancite direttamente dal CCNI 2017/2018. Il passaggio di ruolo ha priorità sul trasferimento.

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