Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole può procedere a breve con la presentazione delle domande part-time, per l'anno scolastico 2018/2019. Le domande dovranno essere indirizzate alla direzione scolastica regionale e saranno valide a partire dal prossimo anno scolastico 2018/2019. Di seguito i dettagli sulla data di scadenza, a chi si rivolge nello specifico e quanti tipi di part-time si possono presentare.

Scadenza domande part-time Ata e chi può presentarla

La data di scadenza per la presentazione delle domande per il tempo parziale ATA, è prevista per il prossimo 15 marzo.

Entro tale giorno il personale Ata a tempo indeterminato può decidere di trasformare il proprio contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e tale cambiamento sarà valido a partire da settembre 2018. Tuttavia ci sono delle categorie di lavoratori che hanno diritto di precedenza (si può consultare a tal proposito la legge del 24 dicembre 2007, n. 247), nello specifico: coloro che sono affetti da patologie oncologiche con una capacità lavorativa (certificata da una commissione medica) che risulta fortemente ristretta; oppure chi presenta difficoltà familiari particolari come ad esempio l'assistenza a un coniuge, genitore o figlio affetto da disabilità o malattia oncologica; infine, hanno diritto di precedenza per il part-time i lavoratori e le lavoratrici che hanno figli conviventi portatori di handicap o con età non superiore ai 13 anni.

Chiaramente tali situazioni saranno verificate caso per caso dagli addetti.

Come fare domanda part-time Ata

Si possono presentare diversi tipi di part-time per modificare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, tramite modello apposito che dovrà essere controllato prima dal dirigente scolastico della Scuola presso cui si svolge la propria mansione Ata, per poi essere consegnato alla direzione scolastica regionale.

In particolare si può scegliere tra part-time orizzontale ovvero prestazione giornaliera ma ridotta rispetto al tempo pieno; verticale, ossia si presta servizio solo in determinati periodi dell'anno scolastico o giorni della settimana; oppure misto che, come intende il termine stesso, prevede un servizio con orario ridotto in alcuni giorni dell'anno, un mix tra orizzontale e verticale. Il contratto modificato da tempo pieno a parziale avrà una durata biennale, durante la quale non potrà essere nuovamente trasformato a tempo pieno.