Novità sui permessi arrivano arrivano dall'interpretazione dei contratti statali dall'Aran, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Pubblica Amministrazione. Infatti, secondo quanto chiarito dall'Aran, le centocinquanta ore di permessi retribuiti dei dipendenti statali degli enti locali e delle Regioni non possono essere utilizzati per i tirocini forensi. Tuttavia, l'utilizzo delle ore di permesso retribuiti rimane possibile per ben altre finalità di studio e di qualificazione personale e professionale. Nel dettaglio, l'Aran si è rifatta al contratto degli statali del 14 settembre 2000, prendendo in esame il comma 2 dell'articolo 15.
Ultime novità oggi interpretazione Aran contratti statali su permessi retribuiti
Infatti, nel contratto degli statali viene stabilito che i permessi retribuiti per ragioni di studio possono essere goduti dai dipendenti del pubblico impiego per le seguenti finalità:
- partecipazione a corsi con conseguimento di titoli di studio universitari;
- corsi postuniversitari;
- scuole di istruzione primaria e secondaria;
- scuole di qualificazione professionale, statali o pareggiate o, comunque, legalmente riconosciute;
- scuole adibite al rilascio di titoli di studio legali;
- scuole che rilasciano attestati professionali previste dall'ordinamento pubblico e per svolgere i relativi esami.
L'intervento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Pubblica amministrazione è stato richiamato, in particolare, per chiarire il dubbio se le 150 ore dei permessi retribuiti possano essere impiegate pure per sostenere la pratica dell'esame di stato per essere abilitati alla professione forense e, conseguentemente, per acquisire il titolo di avvocato.
Pertanto, la risposta del Presidente dell'Aran, Sergio Gasparrini è stata negativa rifacendosi al dettato del contratto degli statali del 2000.
Contratto statali: le ore di permesso per studio
Nel dettaglio, il Presidente dell'Aran ha chiarito che, proprio dal contratto degli statali sia chiaramente evidente il presupposto della frequenza alle lezioni finalizzate al conseguimento dei titoli di studio legali oppure degli attestati professionali abilitati dall'ordinamento pubblico.
Rimane, dunque, esclusa la frequenza delle scuole forensi abilitate per conseguire il tirocinio necessario per la professione di avvocato, proprio per l'assenza dei presupposti elencati nel contratto degli statali. Inoltre, le ore di permessi retribuiti possono essere richiesti esclusivamente per partecipare alle lezioni e non per le svariate attività che il percorso di studi per diventare avvocati possa comportare (assistere agli esame, tutorato, colloqui con gli insegnanti, pratiche di segreteria, preparazione per sostenere gli esami o la tesi di laurea).