È stretta dell'Inps sul cumulo dei redditi per la pensione anticipata a quota 100. Con la recente circolare 117 del 2019, l'Istituto di previdenza ha dato spiegazioni in merito alla cumulabilità dei redditi per chi volesse andare in pensione con la quota 100 e volesse continuare a lavorare oppure abbia redditi da lavoro nell'anno di uscita o nell'anno di maturazione della pensione di vecchiaia. Due sono le alternative per continuare a lavorare: posticipare la decorrenza delle pensioni a quota 100, rendendo flessibile l'uscita vera e propria, oppure rimandare l'incasso delle attività lavorative a dopo i 67 anni, ovvero quando sarà maturata l'età per la pensione di vecchiaia.

Con una precisazione essenziale: per il cumulo dei redditi non sono ammessi lavori alle dipendenze oppure autonomi, ma solo attività autonome occasionali con il limite di reddito fissato a cinquemila euro lordi annui.

Pensioni anticipate: ultime novità di oggi su uscita, cumulo e assegno con quota 100

Nel primo caso, la decorrenza delle pensioni anticipate con quota 100 può essere posticipata in avanti. È possibile per i lavoratori del settore privato (non per quelli della Pubblica Amministrazione) portare in avanti la data di uscita effettiva con la pensione a quota 100. Il differimento deve essere espresso nella domanda di pensione con data certa, successiva alla prima data utile di uscita.

In tal caso, spiega l'Inps nella circolare 117/2019, i redditi da lavoro maturati nell'anno di uscita non saranno considerati incumulabili rispetto all'assegno di pensione. Pertanto, se un contribuente fa domanda di pensione con Q100 nel mese corrente di agosto e la prima data utile di uscita è fissata a novembre prossimo, è possibile posticipare la decorrenza della quota a dicembre.

I redditi maturati a qualsiasi titolo lavorativo nei primi undici mesi del 2019 non potranno essere considerati incumulabili con il futuro assegno pensionistico.

Uscita pensioni anticipate da 62 anni: redditi e domanda di pensione a quota 100

Diverso è, invece, il caso di un contribuente che vada in pensione anticipata con quota 100 e che svolga un lavoro autonomo e occasionale.

Infatti, se un contribuente avesse guadagnato da tale attività 4.500 euro fino al corrente mese di agosto e dovesse uscire con pensione a quota 100 a settembre, avrà poco margine per poter continuare ad incassare compensi dalla propria attività. Nel caso in cui a dicembre dovesse percepire compensi per ulteriori 600 euro dal lavoro autonomo e occasionale perderà tutte le mensilità della pensione anticipata con del 2019 più la rata di tredicesima. Lo stesso meccanismo è spiegato dall'Inps per l'anno di maturazione della pensione di vecchiaia, ovvero i 67 anni: la soglia massima dei cinquemila euro, e dunque il divieto di cumulo, vige anche per i mesi successivi dell'anno della vecchiaia.