Pensioni e reddito di cittadinanza a rischio sospensione per chi non presenta integrazione alla domanda entro il prossino 21 ottobre 2019. le integrazioni riguardano in particolare le domande presentate nel primo mese di attivazione della misura, precisamente tra il 6 marzo e il 2 aprile scorso, che dovranno essere integrate in ottemperanza alle disposizione contenute nella Legge n.26 del 28/03/19 che convertiva il decreto istitutivo del contributo. Gli interessati hanno ricevuto un avviso via sms o mail riportanti le procedure da eseguire per adempiere alle integrazioni richieste, procedure poi riportate nel messaggio n° 3568 pubblicato lo scorso 2 ottobre sul sito Inps.
Per l'integrazione sul sito Inps c'è tempo fino al 21 ottobre
Le integrazioni alla domanda della pensione o del reddito di cittadinanza riguardano, in particolare, la sottoscrizione della nuova formulazione della di responsabilità, contenute nel Quadro F, e la presa visione delle informative aggiornate riportate nel Quadro G della domanda.
Le integrazioni possono essere inviate autonomamente dagli interessati attraveso un apposito link attivo dallo scorso 4 ottobre sul sito dell'Istituto. Una volta collegati al link, al richiedente verrà richiesto di specificare il proprio codice fiscale, il numero di protocollo della pratica e il riferimento alfanumerico ricevuto attraverso il messaggio dell’Istituto.
Sarà possibile completare l’integrazione fino alla scadenza del 21 ottobre 2019, condizione necessaria per continuare a ricevere l’assegno del reddito o della pensione di cittadinanza. Trascorsa tale temine senza che si sia provveduto ad integrare la domanda inoltrata a marzo, infatti, erogazione del sussidio sarà sospesa fino all’inserimento delle nuove dichiarazioni richieste.
Pensione e reddito di cittadinanza, rischio sospensione per le domande presentate a marzo
Tale integrazione si rende necessaria in quanto, come è riportato nel messaggio diffuso dall' Inps, il modello predisposto per la domanda nel primo mese di attivazione differisce da quello successivamente definito a seguito delle modifiche introdotte nel corso della trasformazione in legge del decreto istitutivo della misura.
Per ovviare a questa discrepanza, la stessa legge ha riconosciuto l’istituzione di un regime transitorio per tutelare i cittadini che, nel frattempo avevano prodotto la richiesta nel mese che è intercorso tra il decreto legge istitutivo e la sua trasformazione in legge dello Stato. Per questo motivo era stato necessario inserire un'apposita norma che consentiva provvisoriamente l’erogazione del beneficio, qualora riconosciuto ll possesso dei requisiti da parte del richiedente, per un periodo di sei mesi, trascorsi i quali sarebbe stato necessario adeguare la domanda alle nuove e definitive disposizioni richieste. I sei mesi sono scaduti proprio nello scorso mese di settembre, ecco perché chi ha inoltrato la sua richiesta prima del 2 aprile 2019 è ora chiamato a presentare una integrazione per evitare di incorrere nella sospensione dell’erogazione a partire già dalla mensilità di ottobre.