Con il Decreto Legge n.132/2014 ( art. 2 e seguenti e art. 12 ) in materia di separazione e divorzio consensuali, il legislatore ha voluto indicare due vie alternative per sciogliere il matrimonio: la negoziazione assistita e la presentazione di una domanda, da parte dei coniugi, in comune dinanzi al Sindaco. Il discrimen per l'applicabilità dell'una e dell'altra soluzione, è la presenza di patti patrimoniali. Non si comprenderebbe altrimenti la possibilità di scelta fra la spesa di 16,00 euro e la spesa senz'altro più onerosa di incaricare uno o più avvocati, qualora non ci siano patti patrimoniali da sottoscrivere e non ci siano figli nati dal matrimonio.
Il Legislatore ha quindi posto l'accento e dato maggior rilevanza, oltre che alla tutela dei figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave e non economicamente autosufficienti, alla natura patrimoniale dell'accordo, obbligando le parti, in questo caso, ad applicare l'istituto della negoziazione assistita. Istituto che, inoltre, prevede l'esperimento del tentativo di conciliazione, con tanto di menzione, non prevista però per l'accordo presentato dai coniugi in comune.
A seguito di tale lacuna, si ravvisa una più che auspicabile tutela per i figli nati dal matrimonio e per il patrimonio dei coniugi, ma non per l'istituto del matrimonio in sé. Il matrimonio senza problemi economici non deve forse essere tutelato?
È un matrimonio di serie B? L'istituto del matrimonio e gli impegni morali che ne derivano non dovrebbero essere presi alla leggera. Dare la possibilità di separarsi con un prezzo irrisorio, senza esperire un tentativo di conciliazione, e quindi senza avvisare che esiste la possibilità di rivolgersi ad un mediatore familiare, significa svilire tale istituto ed i sentimenti che portarono la coppia a decidere di unirsi in matrimonio.
Il decorso del termine di trenta giorni, termine forse inserito per concedere ai coniugi una sorta di ripensamento, lascia il tempo che trova se non è motivato dalla possibilità concreta di riconciliarsi. Si immagina che la ratio della norma sul'accordo sottoscritto in comune sia quella di snellire il procedimento, alleggerendo le attività del tribunale, rendendo accessibile il divorzio o la separazione, a tutti ed a basso costo.
16,00 euro al chilo. È necessario, però, fare una considerazione. La soluzione prevista dalla norma di presentare la domanda presso l'ufficio dello stato civile, è una soluzione che sembra essere concessa a casi le cui condizioni di procedibilità sono estremamente circoscritte, concessa esclusivamente a coloro che risultano essere economicamente autosufficienti, che abbiano una propria residenza, che non abbiano figli o con figli maggiorenni autonomi sotto ogni aspetto. L'assegnazione della casa coniugale entra nella fattispecie degli accordi patrimoniali. Sembra quindi essere una disposizione per ricchi, ma non troppo. I veri ricchi hanno grandi patrimoni da tutelare. Ancora. Si è cercato, con questa disposizione, di dare nuova vita all'attività compiuta dal Pubblico Ministero in questo ambito, vale a dire, da mera apposizione di firma in calce ad un timbro, ad un ruolo attivo.
Infine una domanda. Il Legislatore riuscirà nel suo intento di alleggerire il carico dei tribunali cercando di risolvere il problema della lentezza della giustizia italiana o il Procuratore della Repubblica ricorrerà al Presidente dei Tribunale spesso e volentieri?