A fine giugno è stato approvato il nuovo decreto-legge numero 62/2018 entrato in vigore definitivamente il 1 luglio 2018. La nuova legge stabilisce una tutela maggiore e informazioni chiare nei confronti dei viaggiatori che usufruiscono di pacchetti vacanza. Troppo spesso delle vacanze che si prospettavano meravigliose sono state rovinate perché venivano promesse cose che poi non sono state mantenute oppure ci si è trovati a pagare dei prezzi molto maggiori di quanto concordato. Il legislatore è intervenuto in linea con le normative europee e sulla Gazzetta Ufficiale si può leggere il decreto che prevede fino a 20.000 euro di multa per le agenzie turistiche che non si comportano correttamente.

Risarcimento danni da vacanze rovinate

Il decreto-legge 62/2018 in vigore dal 1 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 129 del 6 giugno 2018, si rifà alla direttiva europea 2015/2302, che riguarda i servizi turistici in generale. Il decreto prevede una maggiore informazione nei confronti dei turisti, miglior assistenza e disponibilità da parte dei tour operator. Il decreto sostituisce completamente una parte del Codice del Turismo (d.l. 79/2011) e prevede molte nuove regole da applicare ai pacchetti turistici, in particolare a quelli delle offerte a prezzi agevolati. Per chiedere il risarcimento danni dai difetti di inadempienza del pacchetto turistico, ovvero dove vengono promesse cose che poi non vengono mantenute, il viaggiatore ha diritto di ricevere un risarcimento adeguato entro tre anni dalla fine della vacanza.

Naturalmente bisogna che il difetto di conformità del pacchetto non sia causato dal viaggiatore o da terzi, ma sia imputabile esclusivamente al fornitore del servizio turistico. È altresì negato il risarcimento qualora i danni siano dovuti a circostanze straordinarie o inevitabili.

Come ottenere il rimborso per i danni subiti

Qualora si abbia avuto la sfortuna di incappare in un pacchetto turistico-truffa, il viaggiatore ha tre anni di tempo dal termine del viaggio per chiedere l’indennizzo al tour operator. I danni presi in considerazione sono parecchi, ad esempio il tempo trascorso inutilmente, oppure l’occasione perduta di una vacanza che non potrà ripetersi mai più.

Per leggere il decreto-legge nella sua interezza basta andare sulla Gazzetta Ufficiale: i punti più importanti riguardano il diritto del contratto di viaggio e la chiarezza sugli obblighi di informazione; vi è un elenco molto dettagliato che chi organizza il viaggio e chi lo vende deve fornire al consumatore che deve essere inserito nel modulo informativo in allegati dettagliati minuziosamente. Il contratto andrà scritto su un supporto durevole ovvero stampato anche quando viene stipulato tramite Internet. Le informazioni leggibili, chiare e precise saranno vincolanti e formeranno una parte integrante del pacchetto turistico, senza alcuna possibilità di essere modificate salvo accordo tra le parti.