Il ddl di riforma della giustizia per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie è ora all’esame della commissione Giustizia del Senato.

La prossima settimana, sarà discusso al Senato, per poi passare alla Camera per l’approvazione definitiva. Sono molte le novità contenute al suo interno: si va dalla conciliazione allargata, alla prima udienza rafforzata, alla cancellazione del rito Fornero per le controversie in materia di licenziamenti, dove è stata introdotta una corsia preferenziale.

Nelle cause di licenziamento, la domanda di reintegrazione proposta dal lavoratore nel posto di lavoro avrà carattere prioritario. Un'attenzione particolare viene data anche alla negoziazione assistita che si estende alla cause di lavoro. Sono previste poi regole processuali uniformi nei procedimento in materia di di persone, minorenni, famiglia. A tal proposito con l'art.15bis viene introdotto un vero è proprio rito unificato. In caso di violenze i termini saranno abbreviati. Si mira ad a ridurre del 40% i tempi dei processi entro i prossimi cinque anni, facendo quindi felici tutti gli avvocati. Di seguito i punti principali della riforma a partire dal giudizio innanzi al giudice monocratico.

Alla prima udienza causa già pronta per la decisione

L'obiettivo del rito davanti al giudice unico è quello di arrivare alla prima udienza di comparizione con la causa già istruita e vicina alla decisione, evitando che come avviene oggi l'udienza si risolva in una semplice concessione di termini. L'atto di citazione dovrà quindi contenere la descrizione dei fatti e degli elementi di diritto in modo chiaro e specifico per rendere più agevole e comprensibile posizioni e richieste.

Viene inoltre previsto che l'attore debba indicare a pena di decadenza i mezzi di prova che intende utilizzare e i documenti che offre in comunicazione. Nell'atto di citazione poi deve esserci l'avviso al convenuto che la sua contumacia avrà come conseguenza la non contestazione dei fatti posti alla base della domanda se si controverte su diritti disponibili.

Il convenuto a suo volta ha soltanto l'onere di prendere posizione sui fatti posti dall'attore, ma anche a pena di decadenza di proporre domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio e di provvedere alla chiamata in causa di terzi, e di indicare i mezzi di prova e i relativi documenti che li corroborano. Spazio poi all'utilizzo del rito sommario di cognizione quando i fatti di causa sono tutti non controversi, quando l'istruzione della causa si basa su prova documentale o di pronta soluzione o richiede un'attività istruttoria non complessa. Viene poi prevista la trattazione della causa con collegamenti video, sia in forma solo scritta, per fare in modo che i procedimenti siano più veloci, salvo che gli avvocati delle parti si oppongano.

Nel corso del giudizio di primo grado, ma solo su diritti disponibili, il magistrato potrà pronunciare su istanza di parte, all'esito della prima udienza di comparizione delle parti, ordinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta, quando quest'ultima è manifestamente infondata o se è omessa o risulta incerta la cosa oggetto della domanda. Addio anche all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Potenziamento mediazione e del giudice di pace

Altre modifiche riguardano l' estensione del tempo limite del giudice di fare una proposta conciliatoria, l' aumento delle competenze dei giudici di pace e i tentativi di scoraggiare i ricorsi. Ne consegue una rideterminazione della competenza del giudice di pace in materia civile.

Dovrebbe esserci un ampliamento dei casi nei quali si può ricorrere alla negoziazione assistita, e alla mediazione obbligatoria per i contratti di consorzio, di subfornitura, di franchising, di somministrazione. Sono venute fuori anche delle proposte di semplificare il regime degli incentivi economici e fiscali. Le parti del procedimento di mediazione potranno, in presenza di giustificati motivi, delegare un proprio rappresentante, che le sostituisca.

Nel procedimento di mediazione, potrebbe poi esser consentito lo svolgimento di un "accertamento tecnico", ferma restando la facoltà del giudice, nel successivo giudizio, di rinnovarlo in tutto o in parte.

Per il giudizio di appello i termini dovrebbero ridursi e si avrebbe il deposito telematico nei procedimenti degli atti e dei documenti.

Le procedure di espropriazione dovrebbero accelerare. Un'altra novità riguarda la scomparsa del "filtro" in appello e i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c. che decorreranno dal momento in cui la sentenza è notificata anche per la parte che procede alla notifica. Ci si avvierà anche verso una completa digitalizzazione e la dematerializzazione dei documenti, con la creazione dell’Ufficio del Processo e l'ingresso di nuovi neolaureati che aiuteranno il giudice.