Massimiliano Atelli, presidente della Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, ha sottolineato che la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea del 30 aprile 2026 ha chiarito che il “regolare svolgimento delle competizioni” fra club di calcio professionistico e l’“equa competizione” fra questi sono principi che rispondono non all’interesse privato delle singole società, ma a un interesse superiore, di carattere generale.

Atelli ha evidenziato che si tratta di “principi di rango comunitario”, solo anticipati dalla legislazione nazionale sulla scorta di una ben nota sentenza della Cassazione italiana del 2013.

Ha aggiunto che il quadro di riferimento è ora definitivamente chiaro per tutti gli attori: club, federazioni e anche per la Commissione stessa, istituita da Governo e Parlamento proprio per assicurare il rispetto di quei principi.

Il contesto della decisione

La pronuncia della Corte riguarda un accordo tra la Lega professionistica portoghese e le società di prima e seconda divisione, che era stato oggetto di un pronunciamento da parte della Commissione equilibrio economico-finanziario delle società sportive. La sentenza ha ribadito che il regolare svolgimento delle competizioni e l’equità tra club sono valori che travalicano l’interesse delle singole società.

Implicazioni per il sistema sportivo italiano

Secondo Atelli, la chiarezza offerta dalla sentenza consente a tutti gli attori — club, federazioni e la stessa Commissione — di operare con maggiore certezza giuridica. La Commissione, istituita da Governo e Parlamento, potrà così svolgere il proprio ruolo con maggiore efficacia, garantendo il rispetto dei principi comunitari di equità e del corretto svolgimento delle competizioni.

La specifica decisione della Corte di giustizia UE

La Corte di giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 30 aprile 2026 nel caso C‑133/24 (CD Tondela e altri), ha stabilito che un accordo tra club portoghesi durante la pandemia di Covid‑19, equivalente a un’intesa “no-poach”, costituisce una restrizione manifesta di un parametro competitivo essenziale.

Tuttavia, ha precisato che, pur perseguendo un obiettivo oggettivamente anticoncorrenziale, l’accordo è stato concluso in un contesto eccezionale che il giudice nazionale dovrà valutare attentamente per stabilire se sussistano le condizioni per una possibile compatibilità con il diritto UE.

La Corte ha indicato che spetta al giudice portoghese, alla luce delle indicazioni fornite, determinare se l’accordo presenti un grado di danno sufficiente per essere qualificato come restrizione “by object” e se le circostanze eccezionali possano giustificare un’eccezione alla regola generale di divieto delle condotte anticoncorrenziali.