Tanto tuonò che piovve, è proprio il caso di dirlo. L'estrema confusione che ha accompagnato gli italiani verso il 16 giugno, data di scadenza della Tasi ha portato all'inevitabile provvedimento della non applicazione di sanzioni e interessi per tutti coloro che non hanno pagato o hanno pagato in maniera insufficiente. Nota importante, la risoluzione 1/DF datata 23 giugno 2014, emessa dal Dipartimento delle Finanze riguarderà, fors'anche un pò a sorpresa, anche l'Imu. Vediamo.


Tasi, Imu, nessuna sanzione o interessi per insufficiente o mancato pagamento

Come avevamo anticipato nei giorni scorsi, si è fatto riferimento all'articolo 10 della legge N. 212 del 27 luglio 2000 in cui c'è un passaggio che cita testualmente: 'Non sono irrogate sanzioni, nè richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria...le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza'.


E' chiaro che l'incertezza è stata proprio uno dei punti chiave che ha indirizzato il Ministero delle Finanze verso questo tipo di risoluzione per quanto riguarda errori o mancati pagamenti. Se per la Tasi la situazione era davvero caotica in maniera tale da pensare a questa soluzione in merito alle sanzioni e agli interessi, si è reso necessario estendere il provvedimento anche all'Imu per quanto riguarda il discorso degli immobili degli Enti non commerciali, sui quali entro il 16 giugno scorso si sarebbe dovuto versare il saldo Imu 2013, nonchè la prima rata della Tasi 2014 e dell'Imu relativa all'anno in corso. 
Infatti, per i suddetti Enti non si è ancora provveduto alla redazione del modello di dichiarazione, secondo quanto viene enunciato nell'articolo N. 6 del regolamento 19 Novembre 2012 N. 200.