Da due anni è entrata in vigore la cosiddetta Tari in sostituzione delle precedenti tasse sui rifiuti note come Tares e Tia. Sono obbligati al pagamento del suddetto tributo coloro che detengono l’immobile a qualsiasi titoloed indipendentemente dal tipo di immobile purché produca rifiuti solidi urbani. Non deve essere pagata, invece, per le aree condominiali in comune, quali i cortili o l’ingresso che non sono utilizzate in via esclusiva.

Tari: riduzioniedesenzioni

La legge prevede delle riduzioni per il pagamento della Tari 2016, e queste possono essere obbligatorie o facoltative.

Riduzioni obbligatoriesono previste;

1) per quelle zone in cui non viene effettuata la raccolta;

2) per le zone in cui, pur essendo servite dal servizio di raccolta rifiuti, questo viene di fatto gestito in violazione della normativa di riferimento, oppure in caso di sospensione o interruzione del servizio che provochino una situazione di allarme sanitaria: in tale caso la Tariè dovuta per il 20% dell’importo previsto;

3) infine, se viene effettuata la raccolta differenziata la riduzione è prevista in misura diversa da ogni singolo Comune.

Le riduzioni facoltative sono invece stabilite da ciascun Comune e possono riferirsi a situazioni diverse, tipo:

1) immobili occupate da un’unica persona;

2) abitazioni o altri immobili utilizzati per brevi periodi (ad esempio per le vacanze estive);

3) abitazioni occupate da persone che vivono a prescindere dalla residenza) per più di 6 mesi all’anno all’estero;

4) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Esenzione TARI 2016 e Scadenza per il pagamento

La normativa che disciplina la Tari dispone che devono essere soggetti a tassazione solo le aree improduttive di rifiuti in virtù del criterio della ‘non utilizzabilità’, pertanto sono esenti le seguenti aree:

1) le parti condominiali utilizzate da tutti i condomini (ad esempio l’androne o le scale di accesso);

2) parti quali solai e cantine.

La Tari va pagata entro il termine di scadenza stabilito dai rispettivi Comuni, i quali possono devono stabilire almeno due rate con scadenza semestrale, comunque entro il 16 giugno 2016 mediante bollettino postale, mediante Modello F24. I contribuenti devono altresì presentare una dichiarazione complessiva attinente alla IUC (imposta unica comunale) comprensiva anche della Tasi. La suddetta dichiarazione – resa disponibile dai Comuni - va presentata entro il 30 giugno successive all’inizio della detenzione dell’immobile.