L’Agenzia delle Entrate con la recente circolare numero 23/E ha fornito delle indicazioni per usufruire del super ammortamento. La legge di Stabilità per il 2016 ha introdotto infatti un’agevolazione fiscale che prevede l’incremento del 40% per gli investimenti in beni materiali nuovi fino al 31 dicembre di quest’anno. Ai fini della determinazione della maggiorazione, l'imputazione degli investimenti segue le regole generali della competenza. La maggiorazione nell’ammortamento ha rilevanza ai soli fini fiscali: nella dichiarazione dei redditi deve essere indicata, una variazione in diminuzione pari alla maggiorazione del 40% oltre all’ammortamento dedotto.
Vediamo quindi a chi spetta l’agevolazione e quali gli effetti
Chi può accedere al beneficio?
L’ambito soggettivo dell’agevolazione riguarda gli investimenti effettuati sia dai titolari di reddito d’impresa (prescindere dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale ) o di reddito da lavoro autonomo, esercenti arti e professioni anche in forma associata. Possono accedere anche i contribuenti minimi, ma non quelli in regime forfetario, i liberi professionisti e le imprese in contabilità semplificata, i lavoratori in mobilità, le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti ed enti non commerciali. Tale beneficio ha ad oggetto sia i beni materiali nuovi acquistati in proprietà, quanto quelli acquisiti in leasing realizzati in economia che siano ovviamente strumentali all’attività d’impresa o professionale.
Il super ammortamento riguarda inoltre i veicoli a motore: sia i mezzi esclusivamente strumentali o dati in uso promiscuo ai dipendenti e quelli utilizzati per scopi diversi. ll costo massimo deducibile per il super ammortamento è 25.306 euro per le autovetture e gli autocaravan, 5.784 euro per i motocicli, 2.892 euro per i ciclomotori.
Restano esclusi invece i beni e dei fabbricati con coefficiente di ammortamento che non supera il 6,5%, non rientrando altresì nel beneficio gli investimenti in beni immateriali e “usati”. Sono esclusi dal beneficio anche gli investimenti in fabbricati e costruzioni. Riguardo alla determinazione del momento dell’investimento, per le acquisizioni di beni strumentali nuovi con contratti di leasing quello che rileva è il momento in cui il bene viene consegnato ed entra nella disponibilità del locatario.
Rileva anche l’esito positivo del collaudo e non il momento del riscatto. La maggiorazione spetta anche per i beni realizzati in economia, limitatamente ai costi sostenuti fino al 31 dicembre, indipendentemente da quando sono iniziati i lavori. Si tratta di costi relativi: ai materiali acquistati e alla progettazione dell’investimento; prelevati dal magazzino, ai costi industriali imputabili all’opera. Se l’investimento nei beni è realizzato con contratto di appalto a terzi, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente quando viene ultimata la prestazione o alla data in cui l’opera risulta verificata ed accettata dal committente. La maggiorazione è riconosciuta anche sui corrispettivi liquidati in via definitiva in base allo stato di avanzamento lavori a prescindere dalla durata del contratto.
Super ammortamento al 140%: gli effetti
La maggiorazione del 40% può essere dedotta nel modello Unico solo “dall’esercizio di entrata in funzione del relativo bene”.Il maggior costo, viene riconosciuto non ai fini IRAP ma solo sulle imposte sui redditi( IRPEF e IRES) e può essere portato in deduzione del reddito attraverso i canoni di locazione finanziaria o quote di ammortamento indicati in dichiarazione. La maggiorazione non ha influenza sul calcolo di plusvalenze o minusvalenze, sul calcolo del plafond del 5% relativo alla deducibilità delle spese di manutenzione e riparazione. La maggiorazione si applica inoltre in un’unica soluzione sui beni di costo unitario sotto i 516,46 euro. Per restare aggiornati su tali argomenti potete premere il bottone segui accanto al nome dell’autore.