Ci sono parecchie persone che non sono obbligate a fare la dichiarazione dei redditi 2016, tuttavia hanno diritto di far valere le detrazioni di imposta che hanno versato negli anni precedenti. Chi è in credito con il fisco può utilizzare il modello 730 per pagare altre tasse con la compensazione. La dichiarazione dei redditi 2016 tiene in considerazione le entrate dell'anno 2015 e non sono obbligati a presentarla coloro che hanno avuto solamente redditi da lavoro dipendente o sono pensionati. I cittadini che nel 2015 hanno avuto rendite Inail per l'invalidità, sono deceduti, ricevono indennità di accompagnamento o pensioni sociali, sono ugualmente esentati dall'obbligo della dichiarazione dei redditi.
I limiti di reddito complessivo
Ecco quali sono i limiti di reddito complessivo che permettono di essere esentati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Per chi pratica attività sportiva dilettantistica da cui percepisce un reddito, questo non deve superare i 28.158,28 euro. Chi ha un percepito un reddito complessivo inferiore a 7500 euro, incluso un eventuale assegno di mantenimento di un ex coniuge, oppure a 4800 euro per lavoro dipendente o derivante da collaborazione occasionale con ritenuta di acconto non deve fare il 730. Anche chi ha un lavoro dipendente ed ha ricevuto una retribuzione inferiore a 8000 euro e 7750 se è ultra sessantacinquenne non è tenuto a fare la dichiarazionbe dei redditi nel 2016.
Altri redditi esenti da dichiarazione
I proventi che non vanno calcolati per la dichiarazione dei redditi sono quelli per i quali sono già state pagate le tasse alla fonte, come gli interessi sui conti correnti o quelli sui titoli di Stato. Non si calcolano neanche i redditi derivanti da lavori socialmente utili e quelli relativi a fabbricati o terreni fino a un tetto massimo di 500 euro.
Per i pensionati il limite non dichiarabile sui redditi da terreni è di 185,92 euro. Riguardo i fabbricati o i terreni, c'è l'obbligo di dichiarazione per quelli sottoposti al regime di cedolare secca e per quelli non soggetti al trattenimento del contributo dal sostituto d'imposta.