E' stata finalmente resa disponibile la Circolare esplicativa del Mef che dovrebbe mettere ordine nel caos creato intorno alla quota variabile della Tari, la tassa sui rifiuti che ha sostituito Tares e Tarsu. E nel testo della Circolare è contenuta una disposizione che potrebbe rendere felici molti contribuenti ma, nello stesso tempo, presuppone grossi guai in arrivo per i Comuni che hanno sbagliato i calcoli e per le società di gestione del servizio di raccolta.

Infatti, si prevede, testualmente, che nel caso il contribuente abbia riscontrato degli errori di calcolo della parte variabile del tributo da parte del Comune impositore o da parte della società gestore del servizio è legittimato a chiedere il rimborso degli arretrati a partire dall'anno 2014.

Vediamo, quindi, cosa altro prevede la Circolare del Mef e cosa possiamo fare per ottenere il giusto rimborso se rientriamo in questa casistica.

Cosa prevede la Circolare del Mef

Per quanto riguarda la corretta metodologia di calcolo della parte variabile della tariffa, relativa alle pertinenze dell'immobile principale ( box, cantine, ecc.), la Circolare esplicativa del Ministero specifica che essa va, correttamente, calcolata una sola volta in relazione all'intera superficie dell'utenza domestica. E la Circolare specifica che per "intera superficie" si intende la somma totale dei metri quadrati dell'abitazione principale più le pertinenze. Del resto questa era stata la risposta del Governo all'interrogazione del deputato del M5S Giuseppe L'Abbate che aveva dato inizio, il mese scorso, a quello che è poi diventato il caso Tari.

Il metodo di calcolo corretto

La Circolare, inoltre, forse per completezza di informazione, si premura di precisare anche il calcolo della quota fissa della Tari, che si determina moltiplicando la superficie totale dell'utenza domestica ( quindi abitazione principale più pertinenze) per la tariffa unitaria determinata in base al numero degli occupanti l'immobile.

La quota variabile, invece, facendo esclusivo riferimento al numero degli occupanti costituisce un valore assoluto che deve essere semplicemente sommato alla parte fissa senza moltiplicarlo per i metri quadrati della superficie abitativa.

Il capitolo rimborsi

Come abbiamo visto la Circolare prevede la possibilità di chiedere il rimborso a partire dal 2014, anno di entrata in vigore della Tari.

Il caso Tari, però, ha sollevato dubbi non solo in riferimento a quanto è stato fatto pagare ai contribuenti, ma anche alla metodologia adottata dalle società di gestione del servizio per calcolare la parte variabile del tributo. Infatti, queste ultime avrebbero dovuto determinare correttamente i chili di rifiuti indifferenziati pro - capite conferiti e trasferire ai Comuni i dati precisi, che avrebbero dovuto far pagare meno chi produceva meno indifferenziato. Ma questo, purtroppo non è avvenuto nella maggioranza dei casi, e anzi si è utilizzato un metodo erroneo per il calcolo della parte variabile come abbiamo visto.

I rimborsi che a questo punto si presume saranno cospicui devono essere inoltrati al Comune o alla società che gestisce il servizio con una semplice richiesta scritta, inviata per raccomandata o Pec, e in cui sia chiaramente indicato il nome dei contribuente l'importo erroneamente versato e quello di cui si chiede il rimborso. Per completezza va indicata anche l'unità pertinente sulla quale si è verificato l'errore.