Il bollo auto è una delle Tasse più odiate dai contribuenti italiani che grava sui possessori di uno o più veicoli. Esclusi dal pagamento del tributo sono una serie di persone che rientrano nelle categorie di esenzione. Stiamo parlando di chi rientra nella Legge 104, dunque colui il quale ha un veicolo intestato ma purtroppo risulta portatore di handicap o altri tipi di patologie invalidanti. Riduzioni o esenzioni, come ampiamente detto nei passati articoli, sono previste, anche se variano da regione a regione, per chi possiede auto elettriche, vetture ibride o a metano/gpl.

Non tocca pagare alcunché nemmeno ai possessori di veicoli con più di 30 anni dall'immatricolazione, ma se questi circolano su strade e aree pubbliche è dovuta una forfettaria tassa di circolazione.

I casi di esenzione dal bollo auto

Oltre a quelle appena citate, non rientrano fra le categorie che devono pagare il bollo anche gli autobus per il sevizio urbano, ma pure i veicoli usati dai netturbini, le autoambulanze e anche, molto criticate dai contribuenti, tutte le auto blu o i veicoli di Stato destinati anche alle Forze dell'Ordine: per le categorie rimanenti, anche se per avere un quadro generale e chiaro basta consultare il sito dell'Aci, sono tenuti a pagare il dovuto entro i termini preposti, anche in questo 2018.

Gli importi da versare alle regioni di appartenenza sono calcolati tenendo conto della classificazione del veicolo, dei KW e dell'uso che se ne fa, dunque per esempio se si usa per il trasporto di merci in Italia. Detto ciò, chi cerca di fare il furbetto e tenta di non pagare il bollo entro i termini dovuti potrebbe essere colpito da una serie di sanzioni dal Fisco: proprio pochi giorni fa, molti contribuenti sui social hanno segnalato l'arrivo di cartelle esattoriali con data di riferimento al 2012, ma essendo già trascorsi 6 anni molti italiani si sono chiesti se tale provvedimento da parte dell'ente di riscossione sia valido o meno.

Bollo non pagato e cartelle in ritardo

La legge prevede la prescrizione della tassa automobilistica in 3 anni, dunque nel caso del 2012 il conto parte dal 1 gennaio 2013, ovvero il primo giorno dell'anno seguente alla scadenza della tassa automobilistica, e termina l'ultimo giorno del 2015. Se in questo frattempo il Fisco non ha mandato alcuna raccomandata il calcolo rimane valido, ma se cosi non fosse, il timer viene azzerato, ovviamente sempre rispettando la prescrizione del bollo.

Da tenere inoltre in considerazione che il Fisco deve stare anche attento dall'inviare la comunicazione entro il termine di decadenza dei due anni, dunque nel caso del 2012 se Equitalia avvia il processo per il recupero nel 2016, terminati dunque i 2 anni della decadenza, il termine decade definitivamente e la cartella, se notificata, è nulla.