Come sanno molti addetti ai lavori fino al prossimo 30 aprile è possibile presentare il modello per la dichiarazione Iva approvato ufficialmente dall'Agenzia delle Entrate nello scorso mese di gennaio. Di conseguenza, occorre tenere presenti le limitazioni e le regole da seguire per fruire del credito Iva 2018.

Ipotesi credito superiore ai 5.000 euro

Ovviamente la data in cui si provvede ad inviare il Modello Iva dipende anche da quanto ammonta l'eccedenza positiva che si intende utilizzare. Ma, quello che è certo, è che se il valore del credito è superiore ai 5.000 euro, la data di invio potrebbe influenzare l'utilizzo del credito in compensazione orizzontale.

Occorre, poi, ricordare che il credito Iva 2018 può essere utilizzato in compensazione solo dopo che sono trascorsi 10 giorni dalla data scelta per la presentazione del Modello Iva 2019 ed è stato apposto il necessario visto di conformità. Dato che il Modello Iva 2019 poteva essere spedito già a partire dallo scorso 1 febbraio, l'eventuale credito iva 2018 sarebbe utilizzabile già da oggi 11 febbraio 2019. Mentre, per quanto riguarda crediti Iva di importo inferiore ai 5.000 euro non sussiste alcun vincolo di natura temporale, né vi è la necessità dell'apposizione del visto di conformità.

Per completezza di informazione ricordiamo che per "compensazione orizzontale" ci si riferisce all'utilizzo di un credito d'imposta, in questo caso un credito Iva, di compensare, appunto, posizioni debitorie nei confronti del Fisco relative ad altri tributi o contributi fino ad un massimo di 700.000 euro ai sensi dell'articolo 34, comma 1, della Legge 388/2000.

Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente attraverso il Modello F24.

Un caso particolare cui prestare attenzione

Come mette in evidenza la rivista online specializzata "Euroconferencenews" anche per le compensazioni verticali, cioè quelle relative allo stesso tributo, non esiste alcun tipo di vincolo. Comunque, come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 29/E/2010, sono considerate compensazioni verticali solo quelle utilizzate per il pagamento di un debito della stessa imposta ma riferito ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito.

Quindi le compensazioni di un debito Iva del 2018 con un credito del primo trimestre 2019 rientrerebbero sempre all'interno della compensazione orizzontale.

Occorre, inoltre, ricordare che l'Agenzia delle entrate ha facoltà di sospendere per un periodo massimo di 30 giorni l'esecuzione dei pagamenti mediante Modello F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio in relazione a vari fattori come ad esempio: la tipologia del debito pagato, o la tipologia del credito compensato.

Ma anche per la coerenza dei dati presenti nella delega di pagamento o per altre compensazioni effettuate in precedenza. Altra causa di sospensione riguarda la coerenza dei dati del soggetto pagante presenti in Anagrafe Tributaria e, infine, per debiti tributari iscritti a ruolo superiori ai 1500 euro.