La disciplina dei reati tributari contenuta nell'oramai famoso Decreto legislativo 10 marzo 2000 n° 74 detta diverse disposizioni sanzionatorie a seconda della tipologia del reato commesso dal contribuente. Tra queste è ricompresa anche la cosiddetta confisca per equivalente. Sulla portata di tale sanzione si è recentemente pronunciata la Suprema Corte di Cassazione nella Sentenza n° 40071 della Terza Sezione Penale depositata in Cancelleria il 1 ottobre 2019. In estrema sintesi la Corte di Cassazione ha stabilito che la sanzione della confisca per equivalente può colpire non solo i beni derivati dall'illecito profitto conseguito con l'evasione fiscale ma anche quelli acquistati dal contribuente evasore anni addietro rispetto al tempo del compimento del reato.

I fatti che hanno portato alla pronuncia della Cassazione

Il Supremo Collegio si è trovato a giudicare il ricorso presentato di un contribuente aretino che si era visto applicare la misura sanzionatoria del sequestro preventivo ai fini della confisca per equivalente per il reato di omesso versamento Iva, disciplinato dall'articolo 10 ter del Decreto legislativo 74/2000 per quasi 900.000 euro. Tale importo, in base agli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza, sarebbe dovuto corrispondere alle disponibilità liquide della SpA di cui il contribuente toscano era legale rappresentante. Non solo, ma il giudice di merito aveva stabilito anche, in subordine, che in caso di incapienza da parte della società fossero aggrediti i beni mobili e immobili del contribuente allo stesso fine, cioè la confisca per equivalente.

Di conseguenza, il contribuente per mezzo del suo legale di fiducia ha presentato ricorso per Cassazione in base agli articoli 325 del Codice di Procedura Penale e 12 bis del Decreto legislativo 74/2000. La prima disposizione citata disciplina la corretta procedura da seguire in caso di "Ricorso per Cassazione" contro i provvedimenti di sequestro, anche se, a norma del comma 4, il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro. Mentre la seconda disposizione citata disciplina propriamente la "Confisca".

Il difensore del contribuente, infatti, ha sostenuto che il sequestro sarebbe stato effettuato anche su beni immobili del suo cliente acquistati molti anni prima della commissione del reato.

Di conseguenza, il giudice di merito avrebbe erroneamente applicato la disposizione contenuta nell'articolo 12 bis del Decreto legislativo 74/2000. In pratica, il difensore del ricorrente ha sostenuto che la tipicità del reato avrebbe dovuto imporre anche il collegamento temporale con il reato. Cosa che, invece, non è stata assolutamente tenuta presente dal giudice di merito. A sostegno della propria tesi il difensore ha citato quanto affermato dalla stessa Cassazione a Sezioni Unite nelle sentenze n° 38691 del 2009 e 1199 del 2011. In sostanza, sosteneva la difesa del ricorrente, ai fini dell'operatività della confisca per equivalente andrebbe esclusa qualsiasi estensione indiscriminata a qualsiasi bene e anche in difetto di nesso di causalità con il reato.

Non solo, ma la difesa del contribuente ha sostenuto anche la necessità di un'interpretazione "costituzionalmente orientata" per la sanzione della confisca per equivalente. Infatti, per la difesa del contribuente, la sanzione suddetta non può avere efficacia retroattiva in quanto verrebbero lesi i principi di proporzionalità e ragionevolezza in merito in particolare ai reati tributari collegati all'attività delle società con personalità giuridica rispetto anche al soggetto che, nel più dei casi, subisce materialmente la confisca dei beni cioè il legale rappresentante.

I motivi della decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha ritenuto di dover rigettare il ricorso del contribuente perché manifestamente infondato è contrario al costante orientamento non solo della stessa Corte di Cassazione ma, più in generale, della giurisprudenza.

Infatti, il giudice di legittimità fa notare come le sentenze delle Sezioni Unite richiamate dal difensore del contribuente a sostegno delle proprie tesi non pongono alcun limite temporale alla confisca per equivalente. Per di più non viene affermato da nessuna parte che non sarebbero confiscabili i beni mobili e immobili acquistati dal contribuente anche anni prima rispetto al tempo della commissione del reato. Anzi le richiamate sentenze delle Sezioni Unite hanno chiarito che la previsione della confisca per equivalente ha l'ulteriore obiettivo di ovviare ai limiti che incontra la confisca dei beni di scambio o di quelli che ne costituiscono il reimpiego. Quindi, la confisca per equivalente può riguardare benissimo dei beni che non hanno alcun collegamento diretto con il reato.

Questa interpretazione è conforme anche con quanto sostenuto dalla Corte Costituzionale. Quest'ultima, infatti, ha rilevato che con l'espressione "confisca per equivalente" si indica una particolare misura di carattere ablativo che è stata predisposta appositamente dal legislatore nel caso in cui, a seguito di una condanna penale, non sia possibile aggredire i beni del condannato che siano in rapporto di pertinenzialità diretta con il reato. Quindi, la confisca di valore o per equivalente ha una valenza eminentemente sanzionatoria e afflittiva andando a colpire specificamente altri beni del condannato. Infine per quanto riguarda la retroattività o meno della sanzione e, quindi, la sua presunta incostituzionalità, la Corte di Cassazione fa rilevare come la sanzione stessa non sia retroattiva.

Infatti, l'irretroattività va riferita all'entrata in vigore della confisca per equivalente rispetto al tempo della commissione del reato e non, come sostenuto dalla difesa del contribuente, al rapporto con la data di acquisto del bene oggetto di confisca. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile.