Il contribuente-debitore che, per evitare una procedura di accertamento tributario da parte dell'Agenzia delle Entrate, procede ad inoltrare istanza di accertamento con adesione all'amministrazione finanziaria ha il diritto che si attenda lo spirare del termine di sospensione legale per la formale impugnazione dello stesso accertamento. E questo anche se, da parte dello stesso contribuente-debitore, non vi sia la reale intenzione di trovare una soluzione alla controversia. Sono queste, in estrema sintesi, le conclusioni a cui è pervenuta la Suprema Corte di Cassazione nell'Ordinanza n° 27274/2019 della V Sezione Civile recentemente resa pubblica.

I fatti che hanno portato al giudizio della Corte

Il Supremo Collegio si è trovato di fronte al ricorso presentato da una contribuente, titolare di una ditta individuale, contro la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna che, confermando la decisione di primo grado della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, aveva rigettato il ricorso della contribuente nei confronti di due avvisi di accertamento notificatigli dall'Agenzia delle Entrate per mancato versamento di Irpef, Iva e Irap per gli anni di imposta 2002 e 2003.

La contribuente, faceva notare la CTR della Sardegna, aveva sì presentato istanza di accertamento con adesione, ma successivamente alla presentazione non c'era stata da parte della contribuente alcuna manifestazione di reale interesse a voler risolvere il contenzioso tributario.

Anzi, la contribuente non si era presentata nella sede degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, quando convocata, per definire la controversia. Cosa che, secondo la CTR della Sardegna, dimostrava oltre ogni ragionevole dubbio la mancanza di volontà della contribuente di risolvere il contenzioso. Di conseguenza, secondo la CTR della Sardegna la contribuente decadeva dal diritto di poter usufruire dei maggiori termini per la presentazione del ricorso.

Questi, infatti, sono concessi al preciso scopo di instaurare un contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate e raggiungere un accordo. Contro tale decisione la contribuente-debitrice presentava ricorso per Cassazione

La decisione della Corte di Cassazione

Il ricorso presentato dalla contribuente-debitrice si basava sul presupposto che la CTR della Sardegna avesse violato o falsamente interpretato l'articolo 6, comma 3, del Decreto legislativo 218/1997.

Tale norma prevede che il termine per l'impugnazione di un atto di accertamento sia sospeso per un periodo di 90 giorni a seguito dell'istanza da parte del contribuente. La contribuente, infatti, ha sostenuto che la sua mancata presenza dopo la convocazione al contraddittorio da parte dell'Agenzia delle Entrate non avrebbe comportato la sua decadenza dal diritto di usufruire dei maggiori termini per la presentazione del ricorso.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso presentato dalla contribuente. A sostegno di tale tesi, il Supremo Collegio ha richiamato quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella Sentenza n° 140 del 15 aprile 2011. Qui, la Corte Costituzionale sostiene che l'accertamento con adesione ha la finalità di prevenire l'impugnazione dell'atto di accertamento tributario notificato, favorendo l'instaurazione di un contraddittorio con il contribuente per giungere ad una definizione concordata della controversia.

Per la Cassazione, quindi, la sospensione per novanta giorni del termine per la formale impugnazione dell'accertamento, volta a trovare un accordo tra contribuente e amministrazione finanziaria, consegue direttamente e automaticamente alla presentazione dell'istanza da parte del contribuente e cessa solo con lo spirare di detto termine, al quale è equiparata dalla legge la formale e irrevocabile rinuncia all'istanza, ma non anche il verbale di constatazione del mancato accordo. Trascorso il termine di sospensione di 90 giorni l'accertamento, continua il giudice di legittimità, diverrà definitivo se non si procede alla rituale impugnazione nei successivi 60 giorni.

Inoltre, la Corte di Cassazione precisa che, per la concessione del termine di sospensione dell'impugnazione non ha alcuna rilevanza il fatto che la contribuente abbia realmente o meno l'intenzione di trovare una soluzione al contenzioso tributario.

Detto termine va concesso per il semplice fatto di presentazione dell'istanza. Da ciò deriva, secondo la Suprema Corte, che la mancata comparizione del contribuente-debitore al contraddittorio nella data fissata dalla Pubblica Amministrazione finanziaria non è idonea a interrompere il periodo di sospensione. Per tali motivi, la Corte accoglie il ricorso della contribuente e rinvia gli atti alla CTR della Sardegna per un nuovo giudizio in diversa composizione.