L'accertamento con adesione, l'istituto che consente al contribuente - debitore di definire il pagamento delle imposte dovute all'Erario ed evitare, nello stesso tempo, di instaurare un contenzioso tributario usufruisce della sospensione dei termini concessa dal Decreto Cura - Italia e intercorrente dal 9 marzo al 31 maggio 2020. A chiarirlo è la Circolare n° 6/E pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate il 23 marzo 2020.

Accertamento con adesione, le norme cardine

La Circolare n° 6/E dell'Agenzia delle Entrate fornisce, per sua stessa ammissione, i primi chiarimenti interpretativi sulle disposizioni fiscali del Decreto 17 marzo 2020 n° 18 e, in particolare, sull'applicazione della sospensione dei termini anche all'accertamento con adesione.

Non per niente, se da una parte la forma del Decreto, scelta dal Legislatore, per dare consistenza a queste disposizioni, sottolinea il carattere emergenziale delle stesse, dall'altra la stessa Pubblica Amministrazione finanziaria riconosce, con la locuzione "primi chiarimenti", la necessità di dover approfondire la portata delle nuove norme introdotte, con l'obiettivo di fornire a stretto giro di posta ulteriori delucidazioni agli addetti ai lavori.

La Circolare n°6/E si premura, innanzitutto, di identificare chiaramente le disposizioni fondamentali che, all'interno del Decreto Cura - Italia, delineano il quadro normativo di riferimento. E queste sono gli articoli 67 e 83 del Decreto 18/2020.

L'articolo 67, denominato "Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori", al comma 1 afferma categoricamente che sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli enti impositori.

Non solo, ma come spiega la Circolare 6/E, il comma 4 dell'articolo 67 del Decreto Cura - Italia concede una proroga di due anni dei termini di scadenza e prescrizione dell'azione da parte degli uffici degli enti impositori. In pratica, l'Agenzia delle Entrate ha due anni in più di tempo per notificare i propri atti.

L'altra norma di riferimento, l'articolo 83 del Decreto Cura - Italia, è denominato "Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare".

Questa norma applica la sospensione dei termini a tutti i rami della giustizia italiana, ma la parte che interessa i contribuenti è contenuta al comma 2 dell'articolo 83. In tale comma viene specificato che la sospensione decorre, generalmente, dal 9 marzo al 15 aprile 2020. Ma viene precisato che nel caso in cui il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo di sospensione.

Le conseguenze pratiche sull'accertamento

Se questo è il quadro normativo di riferimento, le conseguenze pratiche sull'istituto dell'accertamento con adesione possono essere suddivise in due casistiche. In primo luogo, se l'avviso di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate è stato notificato prima del 9 marzo 2020 e il termine a disposizione del contribuente per proporre ricorso è ancora pendente, in tal caso anche questo termine risulta sospeso e ricomincerà a decorrere dal 16 aprile 2020.

In secondo luogo, se l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate viene notificato al contribuente durante il periodo di sospensione, il termine per proporre ricorso a disposizione del contribuente inizierà a decorrere dal 16 aprile 2020.

I termini effettivi a disposizione del cittadino

D'altra parte, la Circolare n° 6/E dell'Agenzia delle Entrate contiene delle precisazioni di carattere giuridico - legale che permettono di determinare molto più analiticamente i termini a disposizione del contribuente per presentare ricorso o effettuare i versamenti dovuti. Termini che, in alcuni casi, si possono dilatare ulteriormente o, viceversa, ridurre.

La Circolare n° 6/E, in riferimento al termine di sospensione applicato all'accertamento con adesione, richiama quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, del Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n° 218.

Tale Decreto detta "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale". In particolare, l'articolo 6 detta disposizioni in merito alle modalità da rispettare per quanto riguarda l'istanza del contribuente. Il comma 3 di questo articolo precisa che sia il termine per l'impugnazione che il termine per il pagamento a disposizione dei contribuenti sono sospesi per un periodo di 90 giorni decorrenti dal giorno di presentazione dell'istanza da parte del contribuente. Da ciò, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che questo termine di sospensione si somma a quello stabilito dall'articolo 83 del Decreto Cura - Italia.

Quindi, per esemplificare, se la Pubblica Amministrazione finanziaria avesse notificato un avviso di accertamento in data 21 gennaio 2020 e il contribuente - debitore presentasse istanza di accertamento con adesione in data 20 febbraio 2020 il termine ultimo a disposizione del contribuente per sottoscrivere l'accertamento con adesione scadrebbe il 27 luglio 2020.

E questo perché, in primo luogo, alla data del 20 febbraio 2020 sono trascorsi solo 30 giorni dei 60 a disposizione del contribuente per impugnare l'avviso di accertamento e presentare ricorso. Ma dal 20 febbraio iniziano a decorrere i 90 giorni di sospensione concessi al contribuente dalla disposizione dell'articolo 6, comma 3, del Decreto legislativo 218/1997. A questi 90 giorni devono essere obbligatoriamente sommati i 30 giorni rimasti a disposizione del contribuente per presentare ricorso. E dato che, nel frattempo, è intervenuta la sospensione dei termini dal 9 marzo al 15 aprile di cui all'articolo 83 del Decreto Cura - Italia, al 9 marzo erano trascorsi solo 17 dei 90 giorni concessi dal Decreto legislativo 218/1997.

I rimanenti 73 giorni ricominceranno a decorrere dal 16 aprile 2020. Quindi, sommando a questi 73 i 30 giorni rimasti a disposizione del contribuente per presentare ricorso dal 16 aprile 2020 si giunge al 27 luglio 2020 come termine ultimo.

Infine, proprio in chiusura, la Circolare n° 6/E dell'Agenzia delle Entrate, richiamando quanto disposto dall'articolo 8 del Decreto legislativo 218/1997 in tema di "Adempimenti successivi", ricorda come la sospensione dei termini dettata dal Decreto Cura - Italia non si applica al termine di 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione entro cui versare l'importo concordato con l'Agenzia delle Entrate nell'atto stesso.