Con qualche settimana di ritardo rispetto agli anni passati, il 5 maggio l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile la dichiarazione precompilata sul sito dedicato infoprecompilata.agenziaentrate.gov.it. Un ritardo dovuto all’applicazione del nuovo calendario di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti, pensionati, lavoratori a progetto e Co.Co.Co., che sarebbe dovuto partire dal 2021, ma è stato anticipato a seguito dell’emergenza sanitaria in atto.

Il nuovo calendario del modello 730

Dal 5 maggio, dunque, sarà possibile accedere ai dati fiscali relativi all’anno di imposta 2019, che il fisco avrà già inserito nella dichiarazione precompilata.

Oltre ai redditi, il contribuente potrà accettare o modificare i dati delle spese sostenute, che consentono di usufruire di detrazioni di imposta o di riduzioni del reddito imponibile.

La data dalla quale sarà possibile accettare, modifica e inviare la dichiarazione 730 precompilata all’Agenzia delle Entrate, direttamente dal web, è il 14 maggio, mentre il termine ultimo, quest’anno, è spostato al 30 settembre. Entro tale data il modello 730 può anche essere presentato ad un CAF, ad un professionista abilitato o al proprio sostituto d’imposta.

Qualora, dopo aver inviato la dichiarazione, ci si accorgesse di aver commesso degli errori, è possibile annullare il 730 inviato e presentare una nuova dichiarazione.

Tale facoltà viene concessa a partire dal 25 maggio e fino al 22 giugno, per una sola volta. Oltre detta data, tramite il canale web, sarà consentito trasmettere entro il 10 novembre, solo un 730 correttivo di tipo 2, ovvero quello per integrare i dati che consentano di identificare il sostituto che effettuerà i conguagli, senza la modifica dei dati reddituali.

Eventuali altri tipi di errori potranno essere rettificati, a seconda dei casi, con un 730 integrativo, da presentare a un Caf o a un professionista abilitato entro il 25 ottobre, in caso di risultato a credito, o con un modello Redditi Persone fisiche 2020 entro il 30 novembre (correttiva nei termini), in caso di risultato a debito.

Conguagli dal primo mese utile

Con lo spostamento della scadenza della presentazione del modello 730 precompilato, cambiano anche le regole per i conguagli, che vengono effettuati dal sostituto di imposta direttamente in busta paga. A partire da quest’anno, le trattenute a debito o i rimborsi, devono avvenire non più entro un termine fisso, ma sulla prima retribuzione utile dopo la ricezione da parte del sostituto di imposta del prospetto di liquidazione, comunque a partire da luglio, per i lavoratori dipendenti, e agosto per i pensionati.

Ne consegue che prima si presenta il modello 730 e prima si riceveranno eventuali rimborsi, senza attendere la scadenza del 30 settembre.