Una sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che l'acquirente di un computer ha il diritto di farsi rimborsare un programma software che non intende utilizzare e di cui non accetta la licenza al momento del primo avvio del computer.

UNA LUNGA STORIA

Si pone fine in questo modo ad una vicenda che si trascinava dal 2007, quando un Giudice di Pace di Firenze, Alberto Lo Tofu, accolse la richiesta di Marco Pieraccioli di restituire il software Microsoft Windows XP e Works 8 preinstallato sul computer portatile della HP (Hewlett-Packard) che aveva acquistato.

La richiesta di Pieraccioli si basava su una nota contenuta nella licenza d'uso del sistema operativo Microsoft che riconosce la possibilità da parte dell'utente di contattare il produttore per la restituzione del software che non si intende utilizzare e per conoscere le modalità del rimborso. Il produttore HP aveva opposto ricorso contro la sentenza sostenendo che affermando che computer e sistema operativo fossero due elementi inscindibili e che le note sulla licenza cui si faceva riferimento erano frutto di un'iniziativa unilaterale della Microsoft. Tesi che non fu accolta dal giudice che non ritenne possibile che HP non fosse a conoscenza dei contenuti della licenza d'uso del sistema operativo installato sulle sue macchine.

Identico ricorso fu proposto dalla stessa Microsoft, ma con l'identico risultato.

UNA SENTENZA STORICA

Con la sentenza 19161, la Terza sessione civile della Cassazione mette il punto sulla vicenda affermando il diritto del consumatore ad ottenere il rimborso, quantificato nel caso del consumatore fiorentino in 140 euro, per i programmi preinstallati di cui sottoscrive la licenza, seguendo l'esempio degli organismi antitrust americani e della comunità europea a tutela del libero mercato e contro le posizioni monopoliste. Nell'accordo tra produttori di hardware e di software si riconosce, infatti, l'attuazione di una politica commerciale che mira alla diffusione forzosa di determinati programmi operativi, condizionando il consumatore nel successivo acquisto di software applicativo compatibile.

Si afferma così il principio della libertà di scelta contrattuale da parte dell'acquirente, che sceglie un computer sulla base di determinate caratteristiche tecniche e del prezzo, senza prendere in considerazione il sistema operativo, sul quale si trova a non avere alcuna possibilità di scelta. Difficile prevedere quale saranno le effettive conseguenze di questa sentenza, che potrebbe fare breccia in un mercato dove pochi produttori possono godere di una rendita di posizione tale da vanificare qualsiasi tentativo di concorrenza.