Con l’aumentare delle persone che utilizzano la bicicletta come mezzo di spostamento si è senz’altro ridotto notevolmente l’inquinamento, ma è anche aumentato il numero di sinistri in strada, spesso dovuti alla mera distrazione degli utenti. Sempre più spesso questi incidenti finiscono nelle aule dei tribunali al fine di accertare le responsabilità dei soggetti coinvolti.

Le norme applicabili alla circolazione delle biciclette

Non sempre il ciclista ha diritto al risarcimento, o quantomeno al risarcimento integrale proprio perché anch’egli è soggetto al rispetto del Codice della Strada (in particolare dell’art.

182) e del codice civile (art. 2054 c.c.) oltre che alle regole di prudenza e buon senso.

L’art. 182 CdS infatti impone il divieto di procedere in strada affiancati in numero superiore a due, e sempre in unica fila fuori dai centri abitati (comma 1); obbligo di avere le mani e le braccia libere e tenere il manubrio almeno con una mano (comma 2).

Il ciclista inoltre deve rispettare la segnaletica verticale ed orizzontale, deve indossare il giubbino catarifrangente di sera e deve utilizzare le piste ciclabili laddove esistenti (comma 9).

Il mancato rispetto di queste regole comporterebbe un esito tutt’altro che certo in caso di richiesta di risarcimento nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo presunto responsabile.

Per completezza espositiva tutti i ciclisti dovrebbero anche sapere che in caso di circolazione contraria al senso di marcia previsto dalla segnaletica è prevista la sanzione amministrativa daeuro 318,00 a euro 1.272,00, come chiarito dalla circolare del Ministero dei Trasporti con il pareren. 4635/2015.

La decisione del Tribunale: si presume il concorso di colpa

Proprio su tale caso si è pronunciato il Tribunale di Lucca con una recentissima sentenza n. 2226/16 statuendo che laddove si ravvisino dubbi circa la dinamica dell’incidente o sul rispetto delle norme da parte del ciclista si applica il principio del concorso di colpa previsto dall’art.

2054 del codice civile. L’art. 2054 c.c. co. 2 dispone che “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.”

La novità introdotta dal Tribunale è quella di aver esteso l’applicazione dell’art. 2054 c.c. anche agli scontri che vedono coinvolti i ciclisti e di applicare una praesumptio iuris tantum circa il concorso di colpa nella misura del 50% nella determinazione del sinistro.

Ciò importa che il ciclista per ottenere il totale risarcimento dei danni subiti dovrà superare la presunzione di colpa dimostrando anche di aver tenuto una condotta conforme alle regole suddette; in caso contrario spetterà solo un parziale risarcimento ridotto al 50% e sempre che dimostri il fatto, la caduta ed il danno.